I redditi attribuiti dalla Repubblica slovena non rispettano il requisito territoriale prescritto dalla legge italiana sull'imposta di successione e, dunque, non sono soggetti a tale prelievo (cfr articolo 2, comma 2, del Dlgs 346/1990).
E' una delle risposte fornite dall'agenzia delle Entrate che, con la risoluzione n. 412/E del 31 ottobre, ha illustrato il trattamento fiscale di beni e indennità risarcitorie attribuite dalla Slovenia a un cittadino italiano, i cui parenti stretti, nel corso della seconda guerra mondiale e negli anni successivi, erano stati privati dei propri beni dall'allora governo jugoslavo.