L'operatività da almeno due anni, necessaria per usufruire del cosiddetto "bonus aggregazioni", va verificata esclusivamente in relazione alle società partecipanti all'operazione. In sostanza, non va condivisa la tesi secondo cui in un conferimento, al di là degli aspetti formali, è la continuità del ramo aziendale operativo a permettere l'accesso all'agevolazione.
Così si è espressa l'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 374/E del 6 ottobre, che ha respinto la richiesta di ammissione al bonus da parte di una società beneficiaria del conferimento di un complesso aziendale consistente nell'attività di organizzazione di eventi, esposizioni, manifestazioni, concerti, fiere e spettacoli in genere.