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DENUNCIA NOMINATIVA SOCI, COLLABORATORI, COADIUVANTI ARTIGIANI E NON ARTIGIANI

3 minuti, 25/08/2008

Denuncia nominativa soci, collaboratori, coadiuvanti artigiani e non artigiani

Inail - Istruzioni Operative del 25 Agosto 2008

Forma Giuridica: Prassi - Comunicato
Numero 6793 del 25/08/2008
Fonte: Inail
Ascolta la versione audio dell'articolo
I datori di lavoro, anche artigiani, che intendono impiegare:
* collaboratori e coadiuvanti delle imprese familiari
* coadiuvanti delle imprese commerciali
* soci lavoratori di attività commerciale e di imprese in forma societaria

sono tenuti, prima dell'inizio del rapporto di lavoro, alla denuncia nominativa all'INAIL[1], qualora gli stessi rapporti di lavoro non siano oggetto della comunicazione preventiva di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510[2].
Al momento la denuncia nominativa può essere presentata a mezzo fax al numero verde 800.657.657 utilizzando il modello disponibile sul sito www.inail.it. In tempi brevi sarà possibile effettuare la denuncia anche per via telematica.
L'obbligo della denuncia nominativa decorre dal 18 agosto 2008 (DM 9 luglio 2008).


Direzione Centrale Rischi
Ufficio Tariffe
Prot. 60010.25/08/2008.0006793
Roma, 25 agosto 2008

ALLE STRUTTURE TERRITORIALI

Oggetto: Denuncia nominativa soci/collaboratori/coadiuvanti artigiani e non artigiani - Art. 23 del TU n. 1124/1965.

Si fa seguito alla nota inoltrata dalla scrivente Direzione in data 4 luglio 2008[1] , con la quale sono state comunicate anche le modifiche apportate all'art. 23 del TU n. 1124/1965 in tema di denuncia nominativa di familiari e soci.

In particolare, le suddette categorie, qualora non siano oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro, debbono essere denunciate nominativamente all'Inail prima dell'inizio dell'attività lavorativa.

1. ART. 23 DEL TU n. 1124/1965

Il DL n. 112 del 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 133 del 6 agosto 2008[2] ha sostituito il primo periodo dell'articolo 23 del DPR n. 1124/1965 con il seguente:

«Se ai lavori sono addette le persone indicate dall'articolo 4, primo comma, numeri 6 e 7, il datore di lavoro, anche artigiano, qualora non siano oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, deve denunciarle, in via telematica o a mezzo fax, all'Istituto assicuratore nominativamente, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, indicando altresì il trattamento retributivo ove previsto».

In merito si precisa quanto segue:

2. SOGGETTI TENUTI ALL'OBBLIGO DI DENUNCIA NOMINATIVA ALL'INAIL

I datori di lavoro sono tenuti all'obbligo di denuncia nominativa all'Inail dei seguenti lavoratori, qualora gli stessi non siano oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro:

* collaboratori e coadiuvanti delle imprese familiari
* coadiuvanti delle imprese commerciali
* soci lavoratori di attività commerciale e di imprese in forma societaria

Rientra nel disposto normativo il datore di lavoro anche artigiano e, pertanto, nell'obbligo di denuncia di che trattasi è ricompreso anche il socio artigiano nonché i soggetti collaboratori e coadiuvanti delle imprese artigiane.

3. DENUNCIA NOMINATIVA ALL'INAIL

Il datore di lavoro, anche artigiano, è obbligato ad effettuare la denuncia nominativa prima dell'inizio dell'attività lavorativa.

Tale obbligo decorre dal 18 agosto 2008, data di entrata in vigore del decreto[3] di cui al comma 4 dell'art. 39 del DL n. 112/2008 e va assolto almeno un giorno prima dell'inizio dell'attività del singolo lavoratore.

Il riferimento è, infatti, al rapporto di lavoro e non all'attività lavorativa nel suo complesso, per la quale resta vigente quanto previsto dall'articolo 12 del TU n. 1124/1965.

Pertanto, la denuncia nominativa in argomento si aggiunge agli obblighi e ai termini prescritti dal citato articolo 12.

4. MODALITA' E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE

I canali di comunicazione della denuncia nominativa sono:

* via fax al numero verde centrale 800657657.
A tal fine è stata predisposta apposita modulistica disponibile sul sito Internet dell'Istituto al seguente percorso:
www.inail.it - Assicurazione - Modulistica.
* via telematica sul sito internet www.inail.it.

Le denunce confluiranno in una banca dati centralizzata e saranno poi consultabili da parte di codeste Strutture.

Si fa presente che, allo stato, l'unico canale di comunicazione disponibile è il fax al numero verde centrale 800657657.

Verranno fornite ulteriori istruzioni in fase di rilascio della procedura telematica di acquisizione delle denunce nominative in argomento, alle quali sarà allegata la relativa Nota tecnica.

IL DIRETTORE CENTRALE
f.to (dr. Fernando Giannoni)


Allegato: Modello di denuncia nominativa assicurati soci/collaboratori/coadiuvanti artigiani e non artigiani


Note
1- Nota Direzione Centrale Rischi del 4.7.2008 "Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria".

2- DL n. 112 del 25 giugno 2008 coordinato con la Legge di conversione n. 133 del 6 agosto 2008 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" (Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 - Supplemento ordinario n. 196).

3- Decreto 9 luglio 2008 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (GU n. 192 del 18 agosto 2008).

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Allegato

Modello di denuncia nominativa assicurati soci/collaboratori/coadiuvanti artigiani e non artigiani
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