HOME

/

LAVORO

/

LAVORO DIPENDENTE

/

PATTO DI NON CONCORRENZA - TRATTAMENTO FISCALE DELLE SOMME EROGATE

1 minuto, 10/06/2008

Patto di non concorrenza - trattamento fiscale delle somme erogate

Agenzia delle Entrate - Risoluzione del 10/06/2008 n. 234

Forma Giuridica: Prassi - Risoluzione
Numero 234 del 10/06/2008
Fonte: Agenzia delle Entrate
Ascolta la versione audio dell'articolo
Forniti chiarimenti in merito alla tassazione delle somme a titolo di patto di non concorrenza corrisposte ad un ex dipendente, in particolare viene precisato che le somme percepite da un ex dipendente non residente, in seguito alla stipula di un patto di non concorrenza, sono da considerare come redditi di lavoro dipendente, di conseguenza imponibili nello Stato in cui è stata svolta l'attività da cui derivano i compensi.

Nei confronti dei soggetti non residenti la tassazione delle predette somme trova la sua disciplina nell'art. 23, comma 2, lett. a), del TUIR, il quale reca una presunzione assoluta in base alla quale, indipendentemente dal verificarsi delle condizioni di cui alle lettere c), d), e) e f) del comma 1 dello stesso articolo 23 - che subordinano la tassazione dei redditi prodotti dai non residenti alla circostanza che le attività o i beni da cui derivano siano esercitate o si trovino nel territorio dello Stato - alcuni redditi, tra cui vanno ricomprese le somme dovute sulla base di un patto di non concorrenza, si considerano prodotti nel territorio dello Stato se corrisposti :
  • dallo Stato;
  • da soggetti residenti nel territorio dello Stato; o
  • da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti.
Relativamente al caso specifico, il lavoratore dipendente che ha percepito le somme derivanti dalla sottoscrizione del patto di non concorrenza è un soggetto residente in Belgio.

Com'è noto tra Italia e Belgio esiste una convenzione - datata 3 aprile 1989, n. 148 - volta ad evitare le doppie imposizioni regolatrice dei rapporti economici tra i cittadini dei rispettivi Stati.

L'articolo 15 della predetta convenzione, rubricato "Lavoro subordinato" dispone che "i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di una attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato".

Tag: LAVORO DIPENDENTE LAVORO DIPENDENTE

Allegato

Risoluzione del 10/06/2008 n. 234
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

FONDI SANITARI E DI SOLIDARIETÀ · 23/12/2024 Fondo Solimare: domande solo su Omnia IS dal 1 gennaio

Domande assegno di solidarietà del Fondo Solimare per le imprese del settore marittimo solo su piattaforma OMNIA IS. Inps comunica il termine del periodo transitorio

Fondo Solimare: domande  solo su Omnia IS dal 1 gennaio

Domande assegno di solidarietà del Fondo Solimare per le imprese del settore marittimo solo su piattaforma OMNIA IS. Inps comunica il termine del periodo transitorio

Sfruttamento lavoratori: niente reato in caso di mansioni intellettuali

Cooperativa per attività docenza: applicabilità del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) ai contesti di lavoro intellettuale.

DURC:  il rilascio non impedisce la revoca dei benefici

Nella Sentenza della Cassazione n. 30788/2024 chiarimenti sul Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che ha funzione solo "dichiarativa"

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.