Intitolazione:
Contenzioso tributario - Impugnazioni - Ricorso per cassazione - Termine - Decorrenza - Data di protocollo apposta dall'Ufficio a cui la notifica è indirizzata - Irrilevante.
Massima:
Il termine fissato a pena di inammissibilità per proporre il ricorso in Cassazione (sessanta giorni dalla notifica della sentenza di appello, art. 325, comma secondo, c.p.c.) decorre, nel caso di notificazione a mezzo spedizione postale, dalla data in cui il destinatario ha ricevuto il piego postale; in mancanza di altri elementi, tale data, deve essere desunta dalla busta di spedizione ove è apposta la data di arrivo del plico al destinatario.
Non rileva a tal fine la data di protocollo apposta dall'Ufficio a cui la notifica è indirizzata, che attesta il compimento di una attività interna all'ente destinatario dell'atto processuale, che corrisponde ad altre finalità, quali sono quelle organizzative non rilevanti all'esterno, proprie della formazione di una documentazione ad uso dell'Amministrazione (o dell'Ente impositore) e delle sue tempistiche.
*Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.