Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico
I documenti indicati negli articoli 1 e 4 della legge 15 aprile 2004, n. 106, qualunque sia il procedimento tecnico di produzione, sono depositati, entro sessanta giorni dalla prima distribuzione al pubblico, negli istituti indicati negli articoli seguenti, con le modalita' di cui al presente regolamento, per costituire l'archivio nazionale e regionale della produzione editoriale, nonche' per garantire servizi bibliografici finalizzati all'informazione e all'accesso.