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REVERSE CHARGE - APPLICABILITÀ ALLE COOPERATIVE

Reverse charge - applicabilità alle cooperative

Agenzia delle Entrate - Risoluzione dell'11/09/2007 n. 243

Forma Giuridica: Prassi - Risoluzione
Numero 243 del 11/09/2007
Fonte: Agenzia delle Entrate
Ascolta la versione audio dell'articolo
L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto applicabile anche ai rapporti fra cooperativa e soci il meccanismo del "reverse charge" nell'ambito dei subappalti nel settore edile.
In merito all'applicazione dell'aliquota IVA alle prestazioni rese in subappalto, con la circolare n. 71/E del 7 aprile 2000, è stato precisato che in considerazione dei meccanismi applicativi previsti dall'art. 7, comma 1, lettera b) della legge 488/1999, l'aliquota IVA del 10% stabilita per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati su immobili abitativi, non si applica nelle operazioni che costituiscono fasi intermedie nella realizzazione dell'intervento, quali subappalti bensì soltanto nei confronti del consumatore finale. Alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi rese nei confronti dell'appaltatore o del prestatore d'opera, l'IVA resta pertanto applicabile l'aliquota ordinaria.

OGGETTO: Interpretazione art. 17, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972:applicabilità del reverse charge alle cooperative

Tag: IMPRESE EDILI IMPRESE EDILI REVERSE CHARGE REVERSE CHARGE

Allegato

Risoluzione dell' 11/09/2007 n. 243
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