Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite Modello F24, delle somme dovute a titolo di interessi a seguito del pagamento del tributo e delle sanzioni ridotte per le violazioni alle disposizioni tributarie, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Testo:
L'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, consente ai contribuenti di sanare le irregolarità nella determinazione e nel pagamento dei tributi con il versamento di sanzioni ridotte, in aggiunta all'imposta e agli interessi.
Il versamento degli interessi deve essere eseguito contestualmente al pagamento del tributo e delle sanzioni. Per il versamento dei soli interessi, si istituiscono i seguenti codici tributo:
" 1989 ", denominato "Interessi sul ravvedimento - Irpef";
" 1990 ", denominato "Interessi sul ravvedimento - Ires";
" 1991 ", denominato "Interessi sul ravvedimento - IVA";
" 1992 ", denominato "Interessi sul ravvedimento - Imposte sostitutive"
" 1993 ", denominato "Interessi sul ravvedimento - Irap";
" 1994 ", denominato "Interessi sul ravvedimento - Addizionale Regionale"
" 1995 ", denominato "Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale";
Per la compilazione dei modelli F24 i contribuenti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni:
- i codici tributo 1989, 1990, 1991 e 1992 devono essere esposti nella sezione "erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati";
- i codici tributo 1993 e 1994 devono essere utilizzati nella sezione "regioni", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", associando il codice della regione desumibile dalla tabella T0 "codici delle regioni e delle province autonome" pubblicata sul sito www.agenziaentrate.gov.it nella sezione "codici attivita' e tributo";
- il codice tributo 1995 deve essere utilizzato nella sezione "ICI ed altri tributi locali", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati" unitamente al codice dell' ente reperibile dalla tabella T1 "codici degli enti locali" pubblicata nella sezione "codici attivita' e tributo" del sito www.agenziaentrate.gov.it
Si precisa che le nuove modalita' non si applicano per i versamenti di interessi sulle ritenute da parte dai sostituti d'imposta. Tali versamenti continueranno ad essere effettuati con il codice del tributo, cumulando quanto dovuto per interessi e dandone distinta indicazione nel quadro ST del modello 770.