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INDICATORI DI NORMALITA' - MODIFICHE

3 minuti, 04/07/2007

Indicatori di normalita' - modifiche

Decreto Ministeriale del 4/07/2007

Forma Giuridica: Normativa - Decreto Ministeriale
Numero del 04/07/2007
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Modifica del decreto 20 marzo 2007, concernente l'approvazione degli indicatori di normalita', di cui all'articolo 14 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Gazzetta Ufficiale N. 161 del 13 Luglio 2007


IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici;
Visto il medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993, che prevede che gli studi di settore siano approvati con decreto del Ministro delle finanze;
Visto l'art. 62-sexies del medesimo decreto-legge n. 331 del 1993, che disciplina l'attivita' di accertamento fondata sugli studi di settore;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha trasferito le funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro e della programmazione economica e delle finanze al Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999, che ha istituito le Agenzie fiscali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore;
Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente le modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento;
Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente il regime fiscale delle attivita' marginali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto l'art. 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente
l'attribuzione all'On. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto ministeriale del 20 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2007, concernente
l'approvazione di specifici indicatori di normalita' economica, idonei all'individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi
fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica
attivita' svolta;

Considerata la necessita' di chiarire gli effetti derivanti dalla applicazione degli indicatori di normalita' economica approvati con il predetto decreto del 20 marzo 2007;

Decreta

Art. 1.
1. All'art. 4 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 marzo 2007, concernente l'approvazione di specifici
indicatori di normalita' economica, idonei all'individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al
contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attivita' svolta, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-bis. Gli accertamenti di cui all'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, non possono essere effettuati nei confronti dei
contribuenti che dichiarano, anche per effetto dell'adeguamento di cui al comma 1, ricavi o compensi in misura non inferiore al livello minimo risultante dalla applicazione degli studi di settore che tengono conto degli indicatori di normalita' economica approvati con il presente decreto o, se di ammontare piu' elevato, al livello puntuale di riferimento risultante dalla applicazione degli studi di settore senza tenere conto degli indicatori medesimi.

1-ter. Ai fini dell'applicazione dell'art. 10, comma 4-bis, della legge 8 maggio 1998, n. 146, il livello della congruita' coincide con il livello minimo di ricavi o compensi risultante dalla applicazione degli studi di settore che tengono conto degli indicatori di normalita' economica approvati con il presente decreto o, se di ammontare piu' elevato, con il livello puntuale di riferimento risultante dalla applicazione degli studi di settore senza tenere conto degli indicatori medesimi.".

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2007

Il vice Ministro: Visco

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