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RINUNCIA EREDITA' - TASSAZIONE DIRITTO DI ABITAZIONE

Rinuncia eredita' - tassazione diritto di abitazione

Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 29 del 25/02/2005

Forma Giuridica: Prassi - Risoluzione
Numero 29 del 25/02/2005
Fonte: Agenzia delle Entrate
Ascolta la versione audio dell'articolo

Oggetto:

Rinuncia all'eredità - Tassazione del diritto di abitazione ai fini delle imposte ipotecarie e catastali

 

Sintesi:

La risoluzione fornisce chiarimenti in merito all'applicazione dell'articolo 69, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342.

In particolare, è stato chiesto di conoscere se, in caso di successione mortis causa, competa l'agevolazione c.d. "prima casa", prevista dal citato articolo 69, per il diritto di abitazione di cui all'articolo 540, comma 2, del codice civile, al coniuge superstite che rinunci all'eredità, in presenza dei requisiti richiesti dalla norma.

L'Agenzia precisa che ove in capo al beneficiario sussistano le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione (nota II bis all'art. 1, comma 1, quinto periodo lettere a, b e c della tariffa, parte prima, allegata al T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. n.131/86) è possibile usufruire dell'agevolazione c.d. "prima casa" pagando le sole imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 168,00 per ciascun tributo, così come disposto all'articolo 69, comma 3, della legge n. 342 del 2000.

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Allegato

RINUNCIA EREDITA' - TASSAZIONE DIRITTO DI ABITAZIONE - Risoluzione n. 29 del 25/02/2005
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Commenti

vincenzo - 08/07/2016

Per iniziare auguro buongiorno agli interlocutori e passo alla domanda: alla morte di uno dei due geniori, proprietario al 100% della casa coniugale, il coniuge superstite, con l'iter della successione rinuncia alla eredita di detta casa coniugale, che passa quindi, a 2 figli. Uno risulta residente e quindi per il suo 50% non paga l'IMU in quanto, appunto, proprietario residente, mentre il secondo ha la residenza in altro comune. Questo secondo erede non residente, può in un certo modo beneficiare dell'agevolazione IMU poichè abita la mamma, coniuge superstite, o deve pagare?

Vincenzo - 06/07/2016

Coniuge superstite al momento della successione rinuncia all'eredità della casa coniugale intestata al de cuius al 100%, a beneficio dei 2 figli. Uno dei figli è residente nella casa coniugale e quindi gode delle agevolazione IMU come prima casa, il secondo figlio è residente in altro comune e, quindi, non gode dell'agevolazione IMU. Il coniuge superstite può godere a sua volta dell'agevolazione IMU sul restante 50% come prima casa pur avendo rinunciato all'aredità, specificatamente espressa anche nella successione? La ringrazio anticipatamente.

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