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BONUS NATALE 2024 AMPLIATO: NUOVE ISTRUZIONI DALL'AGENZIA

Bonus Natale 2024 ampliato: nuove istruzioni dall'Agenzia

Tutte le regole sul bonus Natale da 100 euro per i lavoratori con figli e redditi fino a 28mila euro. Il testo definitivo, come si applica, criticità, circolari di istruzioni ADE

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E' stata pubblicata nel decreto legge 167 2024  la modifica alla norma che regola il  cd. Bonus Natale ovvero l'indennità integrativa da 100 euro per i lavoratori dipendenti  a basso reddito con figli,  istituito  poco piu  di  un mese fa nella  legge di conversione del decreto Omnibus 113 1024 , pubblicata in Gazzetta ufficiale l'8 ottobre 2024 (Legge 143 2024)

Ieri 19 novembre l'Agenzia è intervenuta con chiarimenti nella circolare 22/e 2024, che si aggiunge al primo documento emanato dopo la prima versione e fornisce esempi e specificazioni sulla autodichiarazione da presentare 

Vediamo piu in dettaglio  la proposta iniziale,  le modifiche di novembre e le nuove istruzioni .

(v. ultimo paragrafo)

L'articolo continua dopo la pubblicità

Scarica qui il fac simile di autocertificazione per il lavoratore

1) Dal Bonus Befana al bonus Natale l'evoluzione della proposta

Il Consiglio dei ministri aveva  approvato il  30 aprile  2024, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), con una ampia  revisione del regime impositivo dei redditi 

  1. delle persone fisiche (IRPEF) e
  2.  delle società e degli enti (IRES).

In tema in particolare di redditi da lavoro dipendente era stato prevista una misura provvisoria, in attesa del nuovo un regime fiscale sostitutivo per la tredicesima mensilità previsto dalla Riforma.  ovvero l’erogazione, nel mese di gennaio 2025,( da qui la denominazione Bonus Befana)   di un’indennità di 100 euro ai lavoratori dipendenti  che nel 2024 fossero nelle seguenti  condizioni:

  • reddito complessivo  non superiore a 28.000 euro;
  • coniuge non separato e almeno un figlio, entrambi a carico, oppure almeno un figlio a carico, in presenza di un solo genitore ,
  • imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente (con esclusione di pensioni e di assegni a esse equiparati), percepiti dal lavoratore, d’importo superiore a quello delle detrazioni spettanti.

Il decreto legislativo attuativo della legge delega è ancora in attesa della  bollinatura della Ragioneria generale per poter proseguire al vaglio delle commissioni  parlamentari di Camera e Senato. Un iter troppo lungo per questa agevolazione alle famiglie,  secondo il Governo che anche grazie all’andamento positivo delle entrate, ha dunque deciso di anticipare  l'entrata in vigore della novità con la legge di conversione del Decreto Omnibus, che prede    l’erogazione  del Bonus 100 euro nelle tredicesime di dicembre.

2) Bonus Natale 100 euro: la norma di ottobre 2024

La norma  inserita nella legge 134 2024 del  prevede 

  • un'indennità di 100 euro per i lavoratori dipendenti  con figli a carico
  • solo per il 2024,

 in attesa dell'introduzione di un nuovo regime fiscale sostitutivo in corso di definizione nella Riforma fiscale .

 Per ottenere tale indennità, devono essere soddisfatte congiuntamente, al momento dell'erogazione,  le seguenti condizioni:

  • Il reddito complessivo del lavoratore non deve superare i 28.000 euro.
  • Il lavoratore deve avere un coniuge non separato legalmente e almeno un figlio a carico  (anche fuori dal matrimonio, adottivo o affidato), 
  • L'imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente deve essere superiore alla detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi.

L'indennità non concorre alla formazione del reddito complessivo e viene erogata proporzionalmente al periodo di lavoro.

Nella determinazione del reddito complessivo :

  • è escluso il reddito dell'abitazione principale e di eventuali pertinenze e  
  • si tiene conto di eventuali redditi agevolati ( ad esempio vanno conteggiate le quote esenti  dei redditi rientranti nel regime impatriati  ( art 16 dlgs 147 2015 - o rientro dei cervelli   (articolo 44, comma 1, del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78) .

Il sostituto d'imposta (datore di lavoro) è responsabile del riconoscimento dell'indennità, che viene accreditata insieme alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore.

La compensazione da parte del datore di lavoro nei flussi Uniemens potrà essere effettuata dal giorno successivo a quello dell'erogazione in busta paga.

 Se durante il conguaglio l'indennità risulta non spettante, il datore di lavoro è tenuto a recuperarla successivamente

Inoltre, l'indennità può essere rideterminata nella dichiarazione dei redditi presentata dal lavoratore, anche se non erogata dal datore di lavoro. 

Per finanziare l'onere dell'indennità, stimato in 100,3 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante riduzioni di fondi e accantonamenti da diversi ministeri e fonti di bilancio statale.

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Vedi anche:

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3) Bonus Natale 2024 come si ottiene?

Come detto i datori di lavoro (sostituti d'imposta) sono incaricati di erogare l'indennità insieme alla tredicesima, previa richiesta scritta del lavoratore che attesta il proprio diritto al beneficio e fornisce i codici fiscali di coniuge e figli.

Deve inoltre dichiarare:

  •  se titolare di piu rapporti di lavoro  di non ottenere il bonus da altri datori di lavoro e 
  • che il coniuge/convivente che ne avesse ugualmente diritto non lo ha richiesto a sua volta


4) Bonus Natale 2024 le criticità sull'erogazione con la tredicesima

Come detto il Governo ha deciso di anticipare il pagamento  del Bonus 100 euro a dicembre, associandolo alla tredicesima mensilità, sulla base dell’andamento positivo delle entrate fiscali, che ha permesso di rendere subito disponibile la misura. 

 La norma prevede letteralmente  che l'erogazione avvenga "unitamente alla tredicesima"

Questa  scelta presenta  però delle complicazioni tecniche e pratiche, soprattutto per quanto riguarda le verifiche di reddito e gli obblighi dei datori di lavoro .

La formulazione della norma  crea inevitabilmente incertezza sul momento dell'erogazione  in almeno due casi:

  • per quei lavoratori che non ricevono  la  tredicesima tradizionale dal datore di lavoro,   come gli operai edili. 
  • i lavoratori che la ottengono in ratei mensili.

In assenza di indicazioni chiare dall’Agenzia delle Entrate su questi aspetti  il datore di lavoro potrebbe trovarsi nella posizione di decidere autonomamente in che modo e quando versare il bonus, esponendosi a eventuali contestazioni.

 Non è del tutto chiaro inoltre  se nel caso di modifiche successive della situazione reddituale, come  può avvenire  per :

  • un figlio  non più a carico  per  una percezione di reddito successiva o
  •  per le  dimissioni del lavoratore negli ultimi giorni dell'anno, che ridurrebbe i giorni effettivi dei lavoro nel mese e quindi anche del bonus,    

ci sia effettivamente necessità di  richiedere la restituzione della somma in sede di dichiarazione o di conguaglio Uniemens  di fine anno.

La  specifica del dettato normativo sui requisiti  "verificati al momento dell'erogazione" potrebbe forse    risolvere  i dubbi in alcuni casi   ma certamente l'intervento dell'Agenzia sarebbe  molto auspicabile per dare certezza ed evitare inutili aggravi amministrativi e contabili alle aziende.

Le difficoltà applicative  si acuiscono ora con le modifiche che giungono a ridosso dell'eleborazione delle tredicesime, quando le case di software per le  paghe hanno predisposto modifiche ai programmi per adeguarsi alla prima  versione dell'indennità.

Da segnalare anche come criticità  l'esclusione  dal Bonus Natale delle famiglie nelle quali entrambi i genitori , non coniugati, abbiano riconosciuto il figlio, motivo per cui  non rientrano in nessuna delle due categorie  previste dalla norma: 

  • famiglie di coniugati  e uniti civilmente o 
  • famiglie monogenitoriali (con figli riconosciuti da un solo genitore)

l'anomalia era stata segnalata dagli uffici studi del parlamento in sede di conversione del decreto.

5) Bonus Natale la norma di novembre 2024 e gli esempi dell'Agenzia

Come anticipato li Governo ha deciso nel consiglio dei ministri del 12 novembre un ampliamento della platea di beneficiari  avendo individuato ulteriori 100milioni di euro da destinare al finanziamento della misura.

Il nuovo testo di legge è  contenuto nel decreto legge 167 pubblicato il 14 novembre in GU. Con la circolare 22  del 19 novembre 2024  l'agenzia è intervenuta nuovamente per chiarire le novità fornendo anche esempi pratici.(v. sotto) e specificando che i lavoratori che hanno presentato una dichiarazione con le precedente formulazione non sono  tenuti a presentarne un'altra purche sia presente il codice fiscale del figlio .

L’articolo 2 del nuovo decreto amplia la platea dei beneficiari, includendo anche i lavoratori privi di coniuge a carico

La modifica interessa in particolare il comma 1, riformulando il requisito relativo alla condizione familiare (lett. b), che ora prevede:

  1. Presenza di almeno un figlio fiscalmente a carico, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato.
  2. Secondo l’art. 12, comma 2 del TUIR, un familiare è considerato fiscalmente a carico se il reddito complessivo non supera 2.840,51 euro (4.000 euro per figli di età fino a 24 anni).

Il DL 167/2024 introduce anche  il comma 2-bis, che specifica che l’indennità non può essere percepita da entrambi i membri di una coppia (coniugati e non legalmente separati o conviventi). In caso di requisiti soddisfatti da entrambi i lavoratori, il bonus spetta a uno solo.

Modificato anche il comma 4, che disciplina la modalità di richiesta dell’indennità. I lavoratori dovranno ora indicare nel modulo di richiesta il codice fiscale del coniuge, del convivente e dei  figli.

Permangono inalterati gli ulteriori requisiti  di reddito e l'importo del bonus  e le modalità di erogazione (direttamente in busta paga con la tredicesima mensilità; o in alternativa, tramite dichiarazione dei redditi 2025)

Queste disposizioni ampliano la portata del bonus e semplificano l’accesso per un numero maggiore di lavoratori dipendenti,(4,6 milioni stimati )  rispettando al contempo la necessità di evitare duplicazioni nel medesimo nucleo familiare.

Il Sole 24 ore segnalava anche l'incongruenza del fatto che la legge  consente la percezione del bonus Natale anche a famiglie in cui il genitore convivente può avere un reddito molto alto. 

Bonus Natale 2024:  gli esempi dell'Agenzia 

L'ipotesi  di base riguarda  due lavoratori dipendenti, sig. Rossi e sig.ra Bianchi, genitori di un figlio fiscalmente a carico e, l’uno con l’altra, né coniugati

né conviventi 

Esempio n. 1

Il sig. Rossi e la sig.ra Bianchi non sono coniugati e non convivono (ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 76 del 2016) con altri soggetti e, pertanto, nel rispetto

delle altre condizioni previste dalla norma, il bonus spetta a entrambi.

Esempio n. 2

La sig.ra Bianchi non è coniugata e non convive con altri soggetti; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio fiscalmente a carico. Nel presupposto che siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla norma, il bonus  spetta a uno solo dei due coniugi (sig. Rossi o sig.ra Verdi) e alla sig.ra Bianchi  (in quanto non coniugata e non convivente ai sensi della richiamata legge n. 76).

Esempio n. 3

La sig.ra Bianchi, non coniugata e non convivente con altri soggetti, non rispetta gli altri requisiti previsti dalla norma (ad esempio non rispetta il requisito reddituale) e di conseguenza non beneficia del bonus; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio fiscalmente a carico. In tal caso il bonus spetta a uno solo  dei due coniugi, sig. Rossi o sig.ra Verdi (ovviamente nel presupposto che siano rispettati gli altri requisit (..)

Esempio n. 4

La sig.ra Bianchi non è coniugata e non convive  con altri soggetti; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio che non è fiscalmente a  carico. Nel presupposto che siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla norma,  il bonus spetta alla sig.ra Bianchi (in quanto non coniugata e non convivente ai sensi della richiamata legge n. 76) e al sig. Rossi (in quanto ha un figlio fiscalmente a carico − con la sig.ra Bianchi – e, pur essendo coniugato con la sig.ra Verdi, 

quest’ultima non è beneficiaria del bonus).

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Commenti

Sabrina - 18/11/2024

Il Modulo gratuito per la richiesta del Bonus di natale aggiornato allegato all'articolo reca secondo me un refuso: a nulla rileva il fatto che il coniuge, di cui non è più richiesto dalla norma la qualifica di soggetto a carico del richiedente, sia o meno separato. Quello che va attestato è che lo stesso coniuge non sia beneficiario dello stesso bonus oggetto di richiesta.

Susanna - 18/11/2024

buongiorno signora Sabrina in effetti l'evoluzione della norma che intende ampliare il diritto deporrebbe a favore della sua interpretazione ma di fatto il testo di legge è quello che prudenzialmente abbiamo riportato nel fac-simile: " Art. 2 - Benefici per i lavoratori dipendenti 1. All'articolo 2‐bis del decreto‐legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) il lavoratore ha almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;»; b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2‐bis. L'indennita' di cui al comma 1 non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennita'.»; c) al comma 4, primo periodo, le parole: «indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli» sono sostituite dalle seguenti: «indicando il codice fiscale del coniuge o del convivente e dei figli»; d) al comma 5, primo periodo, le parole: «dal contribuente» sono sostituite dalle seguenti: «dal lavoratore beneficiario». Può essere che il ministero o INPS intervengano per chiarire; in ogni caso riteniamo che l'autocertificazione in questa forma sia valida. Grazie per la sua attenzione

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