HOME

/

FISCO

/

RIFORMA FISCALE 2023-2024

/

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE: TUTTE LE REGOLE PER IL RAVVEDIMENTO SPECIALE

Concordato preventivo biennale: tutte le regole per il ravvedimento speciale

Il Senato approva il testo del DL Omnibus in conversione con anche il testo della norma del ravvedimento speciale per gli ISA che aderiscono entro il 31 ottobre al CPB

Ascolta la versione audio dell'articolo

Entro il 31 ottobre è necessario aderire, per gli interessati, al CPB concordato preventivo biennale.

Ieri 1 ottobre il Senato ha approvato con fiducia il testo del Decreto Omnibus in conversione in legge con anche le novità per il CPB. Vediamo il ravvedimento speciale per le PIVA e quali benefici prevede.

Ti consigliamo: Concordato preventivo biennale-Profili Operativi eBook

L'articolo continua dopo la pubblicità

Ti consigliamo: Concordato preventivo biennale-Profili Operativi eBook

1) Concordato preventivo biennale: regole del condolo redditi 2018-2022 per gli ISA

La Camera dovrebbe approvare senza modifiche il testo della legge di conversione del decreto Omnibus visti i tempi ristretti in scadenza il giorno 8 ottobre.

Il testo approvato in Senato, relativamente al CPB e al ravvedimento speciale per i soggetti ISA, prevede quanto segue.

I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale (di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13) possono adottare il regime di ravvedimento, versando l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Per il ravvedimento speciale la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in ciascuna annualità e l'incremento dello stesso calcolato nella misura del:

  • 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
  • 10 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore ad 8 e inferiore a 10;
  • 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
  • 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
  • 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
  • 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.

La base imponibile dell'IRAP è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e l'incremento dello stesso calcolato nella misura stabilita dal comma 2.

Per le annualità 2018, 2019 e 2022, i soggetti ISA applicano l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con l'aliquota del:

  • 10 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
  • 12 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
  • 15 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.

Per le annualità 2018, 2019 e 2022, i soggetti ISA applicano l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive con l'aliquota del 3,9 per cento.

Inoltre, in considerazione della pandemia da COVID-19, per i soli periodi di imposta 2020 e 2021, i soggetti di cui al comma 1 applicano le imposte sostitutive di cui ai commi 4 e 5 diminuite del 30 per cento.

In ogni caso, il valore complessivo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell'opzione non può essere inferiore a mille euro.

2) Concordato preventivo biennale: regole per versare l'imposta sostutiva

Il versamento dell'imposta sostitutiva è effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2025 oppure mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025. 

In caso di pagamento rateale, l'opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. 

Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.  

Non si fa, comunque, luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione.

Attenzione al fatto che il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti. 

Per il solo periodo di imposta 2018, il ravvedimento non si perfeziona se sono stati notificati processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti, entro la data di conversione del presente decreto-legge.

3) Concordato preventivo biennale: termini per l'accertamento

Eseguito il versamento in unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale, per i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché quelle di cui all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuati, fatta eccezione per la ricorrenza di uno dei seguenti casi:

  1. intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale di cui all'articolo 22 del decreto legislativo del 12 febbraio 2024, n. 13;
  2. applicazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 4, 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, nonché dell'articolo 2621 del codice civile e degli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi nel corso degli anni di imposta dal 2018 al 2022;
  3. mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione di cui al comma 8.

Nei casi di cui alla lettera b) del comma 10 ed in ipotesi di mancato pagamento di una delle rate previste dal comma 8 la decadenza intervenuta riguarda unicamente l'annualità di riferimento. 

In tutti i casi di cui al primo periodo restano comunque validi i pagamenti già effettuati, non si dà luogo a rimborso ed è possibile procedere ad accertamento secondo i termini di cui al successivo comma 14.

Restano altresì validi i ravvedimenti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e di cui articolo 1, commi 174 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge e non si dà luogo a rimborso.

Le disposizioni del presente articolo si applicano per i soggetti di cui al comma 1, il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare, al periodo di imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.

In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale che aderiscono al concordato preventivo biennale e che hanno adottano, per una o più annualità tra i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, il regime di ravvedimento, i termini di decadenza per l'accertamento relativi alle annualità oggetto di ravvedimento, sono prorogati al 31 dicembre 2027.  

In ogni caso, per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale che aderiscono al concordato preventivo biennale i termini di decadenza per l'accertamento, in scadenza al 31 dicembre 2024 sono prorogati al 31 dicembre 2025.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti termini e modalità di comunicazione delle opzioni di cui si tratta.

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

RIFORMA FISCALE 2023-2024 · 02/10/2024 Concordato preventivo biennale: tutte le regole per il ravvedimento speciale

Il Senato approva il testo del DL Omnibus in conversione con anche il testo della norma del ravvedimento speciale per gli ISA che aderiscono entro il 31 ottobre al CPB

Concordato preventivo biennale: tutte le regole per il ravvedimento speciale

Il Senato approva il testo del DL Omnibus in conversione con anche il testo della norma del ravvedimento speciale per gli ISA che aderiscono entro il 31 ottobre al CPB

Autofattura denuncia: occorre il pagamento del servizio

Per i servizi l’autofattura denuncia non può essere emessa se il contribuente non riceve la fattura in conseguenza del mancato pagamento del corrispettivo

Irpef 2025: nuove aliquote e anticipazioni per il prossimo anno

Dal Piano Strutturale di bilancio di medio termine 2025/2029 approvato il 27 settembre arriva la conferma delle tre aliquote Irpef e della volontà di rendere strutturale la novità

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.