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CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE: IPOTESI DI CONDONO DEI REDDITI PASSATI

Concordato preventivo biennale: ipotesi di condono dei redditi passati

Il Governo mira ad aumentare l'adesione al CPB inserendo i redditi 2018-2022: vediamo le ipotesi al vaglio e i correttivi all'emendamento al Decreto Omnibus

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Entro il 31 ottobre (dopo le modifiche introdotte dal correttivo di agosto) è necessario aderire, per gli interessati, al CPB concordato preventivo biennale.

Vista la scarsa adesione fino a questo momento, in Parlamento è spuntata nei giorni scorsi una ipotesi per rendere la misura agevolativa più appetibile.

La proposta, inizialmente comprensiva di una tripla sanatoria per gli anni 2018-2023, ora parrebbe essere già ridimensionata per le annualità 2018-2022.

Il decreto Omnibus, in cui si vorrebbe inserire l'emendamento di modifica al CPB, dovrebbe essere approvato entro il giorno 8 ottobre con anche questa novità per il concordato, e oggi 24 settembre scade il termine per i subemendamenti, vediamo cosa contiene la proposta.

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1) Concordato preventivo biennale: ipotesi di condono anche per i redditi 2018-2022

In queste ore, spunta una ipotesi di sanatoria ulteriore per gli aderenti al CPB anche se il testo dell'emendamento che lo prevede è stato più volte modificato.

Inizialmente si era parlato di tripla sanatoria, ma ora la norma riscritta, parlerebbe di condonare le annualità 2018-2022.

L'emendamento al decreto Omnibus prevederebbe una sorta di ravvedimento operoso riservato agli autonomi aderenti al nuovo accordo con il Fisco. 

Se il testo venisse confermato, si dovrebbe ridurre l’ambito temporale di applicazione delle opzioni per sanare la propria posizione del recente passato. Non condonabile però l'anno di imposta 2023, prima previsto nella versione originaria dell’emendamento.

La nuova proposta inoltre, amplierebbe i tempi di accertamento a disposizione dell'ADE verso chi opterà per il ravvedimento speciale. 

In particolare i termini in scadenza dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2026 verrebbero prorogati al 31 dicembre 2027 Strettamente indicate però le ipotesi in cui il Fisco può procedere alla rettifica del reddito d’impresa o di lavoro autonomo per le partite Iva aderenti al concordato preventivo:

  • decadenza dal concordato preventivo biennale; 
  • applicazione di una misura cautelare, personale o reale, o di un provvedimento di rinvio a giudizio per una delle violazioni a carattere penale tributario (Dlgs 74/2000), ad esclusione di quelle su dichiarazione infedele, omesso versamento di ritenute certificate e Iva, indebita compensazione di crediti non spettanti, e di quelle su false comunicazioni sociali, riciclaggio e autoriciclaggio; 
  • mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione.

Il testo dell'emendamento ancora in bozza recita quanto segue:

4. Per le annualità 2018, 2019 e 2022, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con l'aliquota del:

  1. 10 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
  2. 12 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
  3. 15 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.

5. Per le annualità 2018, 2019 e 2022, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive con l'aliquota del 3,9 per cento.
6. In considerazione della pandemia da COVID-19, per i soli periodi di imposta 2020 e 2021, i soggetti di cui al comma 1 applicano le imposte sostitutive di cui ai commi 4 e 5 diminuite del 30 per cento.
7. In ogni caso, il valore complessivo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell'opzione non può essere inferiore a mille euro.  
8. Il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo è effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2025 oppure mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025. In caso di pagamento rateale, l'opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. Non si fa, comunque, luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione.
9. Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti. Per il solo periodo di imposta 2018, il ravvedimento non si perfeziona se sono stati notificati processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti, entro la data di conversione del presente decreto-legge.
10. Eseguito il versamento in unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale di cui al comma 8, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, per i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché quelle di cui all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuati, fatta eccezione per la ricorrenza di uno dei seguenti casi:

  1. intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale di cui all'articolo 22 del decreto legislativo del 12 febbraio 2024, n. 13;
  2. applicazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 4, 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, nonché dell'articolo 2621 del codice civile e degli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi nel corso degli anni di imposta dal 2018 al 2022;
  3. mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione di cui al comma 8.

 

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