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CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE: TUTTE LE REGOLE PER IL RAVVEDIMENTO SPECIALE

Concordato preventivo biennale: tutte le regole per il ravvedimento speciale

Le novità sul ravvedimento speciale per gli ISA che aderiscono al CPB per gli anni 2108-2022: nel cassetto fiscale di ciascuno i calcoli precompilati dall'ADE

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Entro il 31 ottobre è necessario aderire al concordato preventivo biennale.

Per la misura i commercialisti ed i loro sindacati hanno chiesto a gran voce una proroga del termine, viste le continue modifiche e integrazioni della norma. (Leggi: Concordato preventivo biennale: CNDCEC e ANC chiedono proroga).

La Legge di conversione del DL Omnibus, più volte emendata, ha previsto novità per il Concordato.

Tra le norme introdotte vi è appunto il ravvedimento speciale per le annualità 2018-2022 per chi aderisce al CPB.

In data 17 ottobre viene anche pubblicata anche la Risoluzione n 50 con i codici tributo per provvedere al pagamento dell'imposta sostitutiva prevista dal ravvedimento speciale, si attende solamente il provvedimento ADE anche se dal tenore letterale della norma si evince che l'opzione del ravvedimento di fatto si concretizza con il pagamento dell'imposta.

Riepiloghiamo tutte le regole.

1) Concordato preventivo biennale: regole del condono redditi 2018-2022 per gli ISA

In GU dell'8 ottobre la legge di conversione del decreto Omnibus con la novità del ravvedimento speciale per gli anni 2018-2022 per gli ISA che aderiscono al CPB.

I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale, possono adottare il regime di ravvedimento versando l’imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive.

La base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura del:

  • a) 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
  • b) 10 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10;
  • c) 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
  • d) 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
  • e) 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
  • f) 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.

La base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura stabilita dal comma 2 (su indicato)
Per le annualità 2018, 2019 e 2022, i soggetti interessati dalla misura applicano l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con l’aliquota del:

  • a) 10 per cento, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
  • b) 12 per cento, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
  • c) 15 per cento, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.

Per le annualità 2018, 2019 e 2022, i soggetti interessati dalla misura applicano l’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive con l’aliquota del 3,9 per cento.

In considerazione della pandemia di COVID-19, per i soli periodi d’imposta 2020 e 2021, i soggetti che aderiscono al ravvedimento applicano le imposte sostitutive diminuite del 30 per cento.

In ogni caso, il valore complessivo dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell’opzione non può essere inferiore a 1.000 euro.

Occorre specificare che, dal 14 ottobre nel cassetto fiscale dei contribuenti ISA, vi è anche una scheda di sintesi con anche una sezione dedicata all’istituto del nuovo ravvedimento riservato a chi aderisce al CPB.

Si tratta della sezione denominata ulteriori opportunità per chi accede al concordato dove si dettagliano, sulla base della propria situazione reddituale, con riferimento alle annualità dal 2018 al 2022, le tabelle:

  • “Calcolo imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali”
  • “Calcolo imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive”.

Questo dovrebbe servire secondo l'agenzia, come specificato anche dal viceministro Leo, ad accelerare le adesioni al condono per chi ha aderito al CPB. Leggi anche Precompilata per il CPB: nel cassetto fiscale il calcolo di convenienza.

2) Concordato preventivo biennale: regole per versare l'imposta sostutiva

Il versamento dell’imposta sostitutiva è effettuato in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2025 oppure mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso
legale con decorrenza dal 31 marzo 2025.
In caso di pagamento rateale, l’opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. Il
pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. 

Non si fa comunque luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione.
Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all’articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti. 

Per il solo periodo d’imposta 2018, il ravvedimento non si perfeziona se sono stati notificati processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all’articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3) Concordato preventivo biennale: termini per l'accertamento

Eseguito il versamento in unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale, nei confronti dei soggetti aderenti per i periodi d’imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, le rettifiche del reddito d’impresa o di lavoro autonomo di cui all’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché quelle di cui all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuate, fatta eccezione per la ricorrenza di uno dei seguenti casi:

  • a) intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13;
  • b) applicazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 4, 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, nonché dell’articolo 2621 del codice civile e degli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, commessi nel corso degli
    anni d’imposta dal 2018 al 2022;
  • c) mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione di cui al comma 8 del presente articolo.

Nei casi di cui alla lettera b) del comma 10 e in caso di mancato pagamento di una delle rate previste dal comma 8, la

decadenza intervenuta riguarda unicamente l’annualità di riferimento. 

In tutti i casi di cui al primo periodo restano comunque validi i pagamenti già effettuati, non si dà luogo a rimborso ed è possibile procedere ad accertamento secondo i termini previsti.

Restano altresì validi i ravvedimenti di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e di cui all’articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, già effettuati alla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto e non si dà luogo a rimborso.

Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soggetti di cui al comma 1, il cui periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.

In deroga all’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici

di affidabilità fiscale che aderiscono al concordato preventivo biennale e che hanno adottato, per una o più annualità tra i periodi d’imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, il regime di ravvedimento speciale di cui si tratta, i termini di decadenza per l’accertamento, di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativi alle annualità oggetto di ravvedimento, sono prorogati al 31 dicembre 2027.

In ogni caso, per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale che aderiscono al concordato preventivo biennale i termini di decadenza per l’accertamento, di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in scadenza al 31 dicembre 2024 sono prorogati al 31 dicembre 2025.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti ter mini e modalità di comunicazione delle opzioni di cui al presente articolo

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