INPS ha fornito con la circolare 39 del 27 febbraio 2024 le istruzioni sulla nuova versione dell'anticipo pensionistico Quota 103 come previsto dalla legge di bilancio 2024, definita per la precisione "pensione anticipata flessibile".
L'istituto ricorda nella circolare i requisiti validi per il 2024 e chiarisce le modalità di cumulo dei periodi, le modalità di calcolo (ora interamente con sistema contributivo) le nuove decorrenze, l'applicazione dell'incentivo contributivo e la compatibilità con l'assegno straordinario dei Fondi di solidarietà. L'importo massimo previsto per l'assegno è di circa 2390 euro lordi.
Viene anche specificato che restano ferme le istruzioni fornite con la circolare n. 27 del 10 marzo 2023, per i soggetti che hanno maturato i requisiti di accesso alla pensione anticipata flessibile entro l’anno 2023, cosi come invariate sono:
- le disposizioni in materia di incumulabilità con i redditi da lavoro
- i termini di pagamento del TFS/TFR.
Con il messaggio 1107 del 14 marzo 2024 ricorda che anche la decorrenza del possibile incentivo contributivo collegato alla permanenza al lavoro per chi consegue i requisiti (vedi i dettagli al secondo paragrafo) slitta a 7 mesi dal raggiungimento dei requisiti (invece che 3 come nel 2023)
Riepiloghiamo di seguito le principali indicazioni .
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1) Pensione Quota 103 requisiti: validità e cumulo dei periodi
I requisiti per accedere alla pensione anticipata flessibile Quota 103 (prevista dall'art 1 commi 139-140 della legge 213 2023 ) sono
- almeno 62 anni di età
- almeno 41 anni di contributi
- non essere già beneficiari di trattamento pensionistico
Per il 2024 si può accedere anche con il computo in gestione separata e con il sistema contributivo secondo la riforma del 1995 (secondo la quale non rileva la contribuzione volontaria, mentre quella accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5. In caso di liquidazione della pensione a carico dell’AGO è computata tutta la contribuzione figurativa, compresa quella accreditata per periodi di malattia e disoccupazione o equiparati)
Sono validi i contributi versati o accreditati a qualsiasi titolo, anche cumulando i periodi assicurativi presso due o più forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall’INPS, fermo restando il contestuale perfezionamento di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, se richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.
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2) Quota 103: decorrenze pensioni e esonero contributivo
A seguito delle modifiche della legge di bilancio che ha previsto nuove finestre di 7 e 9 mesi, rispettivamente per i lavoratori privati e pubblici, che sostituiscono quelle di 3 e 6 mesi valide in passato, le prime decorrenze delle Pensioni con Quota 103 sono le seguenti:
- 2 agosto 2024 per lavoratori dipendenti del settore privato iscritti alla gestione ex Inpdap
- 1 settembre per dipendenti settore privato e gli autonomi
- 2 ottobre o il 1° novembre per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni (a carico o meno nella gestione AGO)
- 1 settembre per il settore della scuola
- 1 novembre per gli istituti AFAM .
Si ricorda che comunque il diritto alla pensione anticipata flessibile maturato nell’anno 2024 può essere fatto valere anche successivamente.
Sull'esonero contributivo della quota a carico del lavoratore, previsto per chi resta al lavoro al raggiungimento dei requisiti per Quota 103, INPS conferma le istruzioni fornite con la circolare n. 82 del 22 settembre 2023.
Nel messaggio 1107 del 14 .3. 2024 viene ribadito che i lavoratori dipendenti, iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima, che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile nell’anno 2024 e scelgono di proseguire l’attività lavorativa dipendente, hanno facoltà di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico relativi all’Assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima.
Pertanto tale esonero contributivo non può avere una decorrenza antecedente al:
- 2 agosto 2024, per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO;
- 1° settembre 2024, per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO;
- 2 ottobre 2024, per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO;
- 1° novembre 2024, per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO.
Per la gestione operativa l'istituto richiama le istruzioni fornite per il il 2023 con la circolare 82 e il messaggio 4558 2023.
3) Pensione Quota 103 cumulo periodi e importo massimo
Si ricorda che fino al raggiungimento il requisito anagrafico della pensione di vecchiaia, l'assegno della pensione con quota 103 non può essere superiore a quattro volte il trattamento minimo stabilito per ogni anno.
In pratica nel 2024 il valore massimo mensile lordo dell'assegno è pari a 2.394,44 euro.
Una volta raggiunta l’età per la pensione di vecchiaia, viene erogato l’importo spettante, adeguato al tasso di inflazione in vigore, come se non fosse stata la decurtazione
ATTENZIONE La circolare sottolinea che per Quota 103 nel 2024 i criteri di determinazione del sistema di calcolo della pensione applicabili sono quelli previsti dal decreto legislativo n. 180 del 1997 e non quelli del 2012..
Giova ricordare che il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia per i bienni 2023/2024 e 2025/2026 è di 67 anni di età, che sarà adeguato dal 1° gennaio 2027 alla speranza di vita secondo l’articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010.
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4) Quota 103 e assegni straordinari Fondi bilaterali di solidarietà
Inps precisa infine che è possibile riconoscere l’assegno straordinario di accompagnamento a pensione a carico dei Fondi di solidarietà
- al momento del perfezionamento, nell’anno 2024, dei requisiti di 62 anni di età anagrafica e 41 anni di anzianità contributiva,
- anche nei sette mesi del periodo finestra (immediatamente successivi alla maturazione del diritto)
- mentre il versamento della contribuzione correlata è dovuto fino al raggiungimento dei requisiti minimi richiesti.
L’assegno straordinario non può essere erogato oltre il 31 luglio 2025.
Ulteriori istruzioni operative per la presentazione della domanda di assegno straordinario verranno fornite con un successivo messaggio
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