HOME

/

PMI

/

LA FATTURA ELETTRONICA NELLA PMI

/

FATTURA SEMPLIFICATA FORFETTARI: DAL 1° GENNAIO 2025 SENZA TETTO MASSIMO

Fattura semplificata forfettari: dal 1° gennaio 2025 senza tetto massimo

Dal 1 gennaio 2025 cambiano le regole per il regime forfettario: eliminato il tetto massimo di 400 euro per la fattura semplificata. Per gli altri la norma resta immutata

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dal 1 gennaio prossimo novità per il contribuenti forfettari, in particolare, a seguito del recepimento delle norme UE sull'IVA, verrà eliminato il tetto massimo di 400 euro per l'emissione delle fatture semplificate.

Si evidenzia che il recepimento delle norme UE sul tema, iniziato in data 7 agosto, e si è concluso ieri con l'approvazione definitiva del Dlgs di recepimento.

In particolare, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, tra gli altri, il Dlgs di:

  • attuazione della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e della direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto (decreto legislativo).

1) Fattura semplificata forfettari: dal 2025 anche per importi < di 400 euro

In ambito di recepimento della nuova normativa UE in materia di IVA, come modificata dalla direttiva 2020/285, viene inserita una norma per l’estensione delle modalità semplificate di fatturazione per i forfettari.

In dettaglio, le regole previste dall’articolo 21-bis del DPR n. 633/1972 sulla fattura semplificata si applicheranno senza limiti di importo, ma per i soli contribuenti forfettari.

L'art 21 bis in oggetto prevede attualmente che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, la fattura di ammontare complessivo non superiore a cento euro, limite aumentato a 400 euro dal 2019, nonché la fattura rettificativa di cui all'articolo 26, può essere emessa in modalità semplificata recando, in luogo di quanto previsto dall'articolo 21, almeno le seguenti indicazioni:

  • a) data di emissione;
  • b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
  • c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
  • d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
  • e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato può essere indicato il solo codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il solo numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento;
  • f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
  • g) ammontare del corrispettivo complessivo e dell'imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla;
  • h) per le fatture emesse ai sensi dell'articolo 26, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate.

Il testo approvato in Consiglio dei Ministri vuole allineare le regole alle nuove disposizioni comunitarie, al fine di semplificare gli adempimenti fiscali per le partite IVA minori.

Secondo la novità quindi, dal 1° gennaio 2025 i titolari di partita IVA nei confronti dei quali si applica la flat tax potranno emettere fattura in modalità semplificata anche se per operazioni di valore superiore al limite di 400 euro.

Brevemente si ricorda che la fattura semplificata è stata introdotta a partire dal 1° gennaio 2013 e l’importo massimo è stato poi innalzato nel 2019, con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 maggio.

Attualmente, la fattura semplificata può essere utilizzata per operazioni di importo non superiore a 400 euro da considerare come comprensivo di imponibile più IVA, da parte di tutti i soggetti passivi d’imposta.

Le novità, è bene sottolinearlo, si applicheranno esclusivamente ai contribuenti forfettari, per il resto delle P. IVA, resterà la soglia dei 400 euro.

La norma del dlgs di recepimento approvata ieri recita come segue: (...) recependo il nuovo articolo 220 bis della direttiva IVA, così come modificato dalla direttiva (UE) 2020/285, la norma novellata prevede che i soggetti passivi ammessi al regime forfettario nazionale emettono, ove richiesto, la fattura in modalità semplificata, secondo quanto previsto dall’articolo 21-bis del d.p.r. n. 633 del 1972, anche se di ammontare complessivo superiore al limite indicato nel comma 1 del medesimo articolo 21-bis.

Fonte immagine: Foto di louvainlaneuve9 da Pixabay
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LA FATTURA ELETTRONICA NELLA PMI · 22/11/2024 Bollo fatture elettroniche: nuovo servizio ADE

Le regole per richiedere assistenza per le comunicazioni relative al ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo su e-fatture

Bollo fatture elettroniche: nuovo servizio ADE

Le regole per richiedere assistenza per le comunicazioni relative al ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo su e-fatture

Oggettività e soggettività delle fatture false

Fatture con costi gonfiati: Ordinanza della Cassazione su falsità oggettiva e soggettiva delle operazioni

Imposta di bollo fatture elettroniche: entro il 2 dicembre si versa il III trimestre

Fatture elettroniche: le regole per pagare l'imposta di bollo entro il 30 novembre che essendo sabato slitta al 2 dicembre

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.