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PATENTE SICUREZZA CANTIERI: REGOLE E FAQ AGGIORNATE

Patente sicurezza cantieri: regole e faq aggiornate

Tutte le indicazioni sull'obbligo della patente a crediti per i cantieri edili. Attivata la piattaforma INL per le domande. Pubblicate nuove FAQ

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Dal 1 ottobre 2024  è  in vigore l'obbligo  della  patente per i cantieri edili.  L'ispettorato nazionale del lavoro ha attivato il giorno 3.10  la piattaforma dedicata per le domande telematiche per il rilascio della patente  . Resta possibile anche inviare una PEC  autocertificazione valida però solo  fino al 1 novembre.

L'ispettorato ha messo anche a  disposizione  un indirizzo mail  per le richieste di chiarimenti: [email protected]

Vediamo di seguito tutti i dettagli sul nuovo adempimento per imprese e autonomi che operano nei cantieri mobili e temporanei . 

All'ultimo paragrafo le  FAQ di chiarimenti pubblicate sul sito istituzionale INL.

1) Patente edilizia per imprese e autonomi: decorrenza e requisiti

E' stato pubblicato il 2 marzo 2024 in Gazzetta Ufficiale il decreto legge relativo alle misure di attuazione del PNRR  nel 2024  DL 19/2024 . Qui il testo convertito in legge il 30 aprile   2024 . 

All'interno, anche a seguito della sciagura verificatasi nel cantiere edile di Firenze e di altri gravi incidenti successivi ,  sono state introdotte nuove misure  per il rafforzamento delle tutele per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro .  Sono previsti  ad esempio

  1.  maggiori controlli con finanziamenti per nuove assunzioni di ispettori e dell'interoperabilità delle banche dati  interessate. 
  2. il rafforzamento del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite una "patente" a  crediti destinata a certificare il rispetto delle norme antinfortunistiche  per i soggetti che operano nei  cantieri edili, sulla falsariga di quella delle patenti di guida..

Nello specifico  il DL  19 2024 interviene sull'articolo 27  del TU sicurezza (81/2008)   e introduce l'obbligo :

  • per imprese e lavoratori autonomi , 
  • a far data dal 1° ottobre 2024  
  • ai fini dell'accesso ai cantieri edili 
  • del  possesso di una patente rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. 

ATTENZIONE  Non sono tenute al possesso della patente  le imprese con attestato di qualificazione SOA  di livello almeno III di cui all'articolo 100, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Il Decreto prevede siano  necessari i seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:

  • a) iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
  • b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa,  o dal lavoratore autonomi, degli obblighi formativi  specificati dall’articolo 37 del decreto  ( sui quali si attende ancora il decreto attuativo);
  • d) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
  • e) possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  • f) possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito fino al 1 novembre  lo svolgimento delle attività  previa autocertificazione dei requisiti via PEC all’Ispettorato del lavoro.

2) Patente sicurezza cantieri edili: punti, sospensione e modalità di recupero

La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione minima di  15 crediti.

 La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati verso i titolari dalle autorità competenti per violazioni agli articoli del  Testo unico della sicurezza D.LGS. 81/2008  .

 In particolare sono previste le seguenti decurtazioni : 

EVENTI PUNTI TAGLIATI
 per accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I10 crediti
per accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI7 crediti 
provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 3, comma 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:5 crediti 
 riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata morte del lavoratore20 crediti 
 riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata inabilità permanente15 crediti
 un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di quaranta giorni:10 crediti 

SOSPENSIONE PATENTE EDILIZIA

Nei casi infortuni da cui derivi  morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, l’Ispettorato del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi. 

L’ispettorato nazionale del lavoro definirà  i criteri, e le procedure e i termini del provvedimento di sospensione. Gli atti ed i provvedimenti emanati in relazione al medesimo accertamento ispettivo non potranno comportare una decurtazione superiore a 20 crediti.

 L’amministrazione che ha formato gli atti e i provvedimenti definitivi   deve dare  notizia, entro trenta giorni dalla notifica:

  •  ai destinatari, e 
  • alla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, la quale procede entro 30 giorni alla decurtazione dei crediti.

RECUPERO DEI CREDITI 

 I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza di corsi di formazione , da parte del soggetto titolare

Ciascun corso consente di riacquistare cinque crediti, a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

 I crediti riacquistati non possono superare complessivamente il numero di 15. 

Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti  previa trasmissione alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro di copia dell’attestato di frequenza di uno dei corsi la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di dieci crediti, qualora l’impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti .

 Il punteggio è inoltre incrementato di cinque crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all’articolo 30. 

Una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili , fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti.

3) Patente sicurezza cantieri: le sanzioni previste

L'eventuale attività in cantieri temporanei o mobili  da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a quindici crediti comporta:

  • il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 6.000 ad euro 12.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis e 
  • l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per un periodo di sei mesi.

4) Patente sicurezza in edilizia: nuovi obblighi

In tema di obblighi per i committenti si prevede che il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo debbano :

  • a)  verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari  il requisito  si considera soddisfatto mediante presentazione del certificato di iscrizione alla Camera di commercio  e del DURC, corredato da autocertificazione sugli altri requisiti previsti
  • b)  chiedere  alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS), all'INAIL e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo pplicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito  si considera soddisfatto mediante presentazione DURC e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
  • b-bis) verificare il possesso della patente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8 del medesimo art. 27, dell’attestato di qualificazione SOA;”
  • c)  trasmettere all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, DL n. 185 2008 , convertito in legge e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione».

5) Patente sicurezza cantieri: le istruzioni per le domande e autocertificazioni

il  Decreto  attuativo  sulle modalità per l'ottenimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, DM 132 del 18.9.2024 .   ha specificato alcuni aspetti operativi. Tra le novità , rispetto al decreto istitutivo:

  •  possibilità di incremento fino a un massimo di 100 crediti,  in base a vari fattori, come la storicità dell'azienda investimenti in salute e sicurezza sul lavoro, per formazione dei lavoratori, in particolare quelli stranieri, 
  • l'attribuzione dei crediti in caso di fusione o trasformazione societaria, con l'azienda risultante che conserva il punteggio più alto. 
  • Sulla sospensione della patente in caso di infortuni gravi o mortali nei cantieri, imputabili almeno per colpa grave al datore di lavoro, ai dirigenti o ai preposti, fino a 12 mesi, l'ispettorato del lavoro conserva una titolarità nella valutazione 
  • I crediti decurtati possono essere recuperati fino a un massimo di 15 crediti in base alla valutazione di una Commissione INL -INAIL. con attività formative e investimenti in materia di salute e sicurezza.

Pubblicata con sollecitudine il 23 settembre anche la circolare dell'Ispettorato del lavoro n. 4/2024 che specifica le modalità di domanda e fornisce il modello per le autocertificazioni dei requisiti.

L'ispettorato precisa che  in attesa della predisposizione della piattaforma telematica, era possibile presentare, utilizzando il modello allegato, una  autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, valida come patente provvisoria per proseguire le proprie attivita 

L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva  va effettuato, tramite PEC, all’indirizzo  [email protected]. e  ha  efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024. L’operatore è  tenuto presentare la domanda telematica   il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.

A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

FAQ  AGGIORNATE AL 4.10.2024 

In data 4 ottobre l'ispettorato ha pubblicato le prime 4 faq di chiarimenti. Qui il testo

La sezione FAQ è stata aggiornata con ulteriori  12  risposte il 15 ottobre 2024.

Fonte immagine: Foto di Michal Jarmoluk da Pixabay
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