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EQUO COMPENSO COMMERCIALISTI NEL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO

Equo compenso commercialisti nel nuovo codice deontologico

Entrato in vigore il 1 aprile il nuovo codice deontologico dei dottori commercialisti. Tra le novità equo compenso, nuovi divieti e raccomandazioni sull'uso dei social

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il consiglio nazionale degli ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili ha messo a punto lo scorso 22 febbraio 2024  una nuova versione del codice deontologico per i professionisti iscritti. La bozza , pubblicata il 26 febbraio è stata posta in consultazione sul sito istituzionale.

 Le eventuali  osservazioni e contributi degli iscritti   erano  da inviare entro il 10 marzo 2024 all’indirizzo mail: [email protected]

Tra le novità si segnala in particolare la previsione relativa all' obbligo di rispettare la normativa sull' equo compenso  per i professionisti approvata  qualche mese fa  con la legge 49 2023.

Qui la bozza del nuovo codice .

Leggi le novità dell'approvazione  negli articoli  Codice deontologico commercialisti in vigore dal 1 aprile e Equo compenso le sanzioni per chi viola le norme

Vediamo di seguito  piu in dettaglio.

1) Equo compenso nel codice deontologico professionisti

 Come noto la legge sull'equo compenso per i professionisti impone agli ordini professionali di  far rispettare la norma sull'equo compenso  prevedendo specifiche sanzioni ai propri iscritti in caso di  violazioni relative a compensi sotto  soglia .

Nel testo posto in consultazione  si  prevedeva quindi  in particolare  agli articoli 24 e 25 che 

"Nei rapporti regolati dalla legge 21 aprile 2023 n. 49 è fatto obbligo al professionista:

a) di convenire con il cliente, in qualunque forma, un compenso per l’esercizio  dell’attività professionale che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione  professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dal decreto  ministeriale di riferimento;

b) che proponga al cliente convenzioni, contratti o altri accordi, da lui esclusivamente  predisposti, aventi ad oggetto l’esercizio dell’attività professionale, di informare il  cliente che è nulla la pattuizione di compensi che non siano giusti, equi e proporzionati  alla prestazione professionale richiesta e che non siano determinati in applicazione dei  parametri previsti dal decreto ministeriale di riferimento.

2. Al fine di valutare se il compenso pattuito sia giusto, equo e proporzionato deve  tenersi conto, caso per caso,: a) del valore e natura della pratica; b) dell’importanza, difficoltà, complessità della pratica; c) delle condizioni d'urgenza per l'espletamento  dell'incarico; d) dei risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente; e) dell’impegno profuso anche in termini di tempo impiegato; f) del pregio dell'opera  prestata e g) dei parametri previsti dal decreto ministeriale di riferimento".

Leggi la formulazione definitiva nell'articolo Codice deontologico commercialisti in vigore dal 1 aprile

Si ricorda che le soglie di compenso minimo  approvato dai ministeri competenti per i commercialisti risale al 2012 e il  Consiglio nazionale  ne chiede da tempo la revisione,  in particolare per quanto riguarda  i compensi  dei collegi sindacali 

Per questo  va rimarcato che  gli articoli del nuovo codice propongono per la valutazione dell'equità del compenso diversi criteri, non solo il rispetto nei parametri ministeriali.


Ti puo interessare il tool di calcolo Equo compenso commercialisti DM 140 2012

2) Codice deontologico in consultazione: le altre novità

Nel testo del nuovo codice aggiornato si segnalano anche 

  •  la  nuova sanzione unica per violazioni plurime (art. 4, comma 2)  in quanto:" Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo del professionista."
  • la sanzione anche in tema di rapporti tra colleghi (art. 14, comma 2), con specifico riferimento a frasi denigratorie nei confronti di attività, anche istituzionali, svolte da altri.
  • in materia di utilizzo dei social network: “L’iscritto  deve astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa ledere l’onorabilità delle istituzioni, anche di categoria, o comunque nuocere l’immagine e il decoro della professione” (art 39 )
  • sul tema dell’abusivismo professionale  il divieto di favorire l'attività abusiva e di collaborare con soggetti non abilitati (art. 31 e art. 42) . 
  •  sul tema della pubblicità si specifica che questa deve rispettare il decoro e l’immagine della professione. In particolare, è “vietato inviare, anche tramite terzi, comunicazioni telematiche e messaggi elettronici a potenziali clienti, offrendo i propri servizi professionali senza che questi ne abbiano fatto richiesta”.
  • l'applicabilità delle prescrizioni del codice anche ai tirocinanti e professionisti stranieri che operano legalmente  in Italia   mentre in caso di prestazioni professionali al di fuori del territorio italiano il professionista iscritto  deve applicare  sia le disposizioni del Codice che quelle delle norme deontologiche  vigenti nel paese estero, se e in quanto esistenti. L'art 3 specifica anche che" In caso di conflitto, si dovrà applicare la disposizione maggiormente rigorosa sotto il profilo deontologico se e in quanto compatibile con la vigente normativa nazionale."
  • l'obbligo di comunicazione scritta al cliente in caso  si intenda affidare a terzi  parte o tutto l’esercizio di attività professionale specificando " tutte le informazioni relative al soggetto terzo (...)  Da notare che "Per gli affidamenti a terzi soggetti già in essere, il professionista ha l’obbligo  di trasmettere la detta comunicazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in   vigore del nuovo codice.
  • Infine sempre in tema di rapporto con i clienti   viene vietato offrire, senza esserne richiesto, con qualsiasi modalità le proprie prestazioni professionali al domicilio fisico o digitale degli utenti,  nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al  pubblico.(art. 
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