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CONTRATTI A TERMINE: NOVITA SUI RISARCIMENTI NEL SALVAINFRAZIONI CONVERTITO

Contratti a termine: novita sui risarcimenti nel Salvainfrazioni convertito

Decreto Salvainfrazioni convertito in legge 166 2024: tornano risarcimenti potenzialmente illimitati per i contratti a termine dichiarati illegittimi, in caso di "maggior danno"

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Il Decreto Legge Salva infrazioni Ue 131/2024 , approvato  il 6 settembre dal Consiglio dei ministri e pubblicato il 16.9.2024 in    Gazzetta Ufficiale,  è stato convertito in legge (legge 166 2024 )

Trra le varie modifiche legislative  in tema di lavoro,  il provvedimento interviene in tema di risarcimenti  nei casi di contratti a termine  impugnati dai dipendenti e dichiarati illegittimi dal giudice, con trasformazione  a tempo indeterminato. 

La modifica riguarda in particolare  l’articolo 28, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo n. 81 del 2015 (uno dei principali attuativi del Jobs Act) che aveva introdotto limitazioni all'indennità risarcitoria per i lavoratori nei casi in cui i contratti a termine si protraggano  oltre i limiti di legge,  e il lavoratore dimostri di aver subito  per questo un maggior danno . Con la modifica si reintroduce la possibilità di indennità risarcitorie definite liberamente dal giudice.

Vediamo in maggiore dettaglio.

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Ti può interessare leggere  Il contratto a tempo determinato tutte le regole e Contratti a termine ricorso possibile oltre i termini 

1) Le novità e la normativa precedente

La modifica,   che ha  sollevato alcuni dubbi tra gli esperti della materia, prevede che il lavoratore  potrà ottenere un risarcimento superiore alle 12 mensilità previste in precedenza, qualora dimostri di aver subito un "maggior danno"  .

Questa modifica  potrebbe avere un impatto rilevante, soprattutto in relazione alle illegittimità delle proroghe e dei rinnovi contrattuali superiori ai 12 mesi, ora che le causali  per le proroghe, differenziate nei vari CCNL , sono state reintrodotte e i rischi di contenzioso sono aumentati.

La normativa precedente, introdotta nel 2015,prevedeva che in caso di utilizzo illecito del contratto a termine, oltre all'obbligatoria trasformazione in contratto  a tempo indeterminato,  il lavoratore avesse diritto ad o un indennizzo tra 2,5 e 12 mensilità , importo riducibile del 50% in presenza di previsioni dei ccnl  di settore, in materia .

Tuttavia, l'Europa ha giudicato queste disposizioni insufficientemente dissuasive per i datori di lavoro  e ha aperto la procedura di infrazione. 

La nuova normativa  messa in campo dal Governo per evitare la sanzione europea:

  • abroga  la riduzione alla metà della soglia massima di indennità nel caso di contratti collettivi che prevedano l'assunzione di lavoratori già occupati a termine nell'ambito di specifiche graduatorie, e 
  •  elimina il limite delle 12 mensilità  nel caso il lavoratore dimostri di aver subito un maggior danno per il prolungamento del contratto, 

aprendo a risarcimenti teoricamente illimitati .

Si torna dunque a una situazione simile a quella pre-Jobs Act, in cui le controversie si prolungavano a volte artatamente  per ottenere risarcimenti più alti.

 Il professor Arturo Maresca, Ordinario di diritto del lavoro aveva auspicato una revisione della norma prima della pubblicazione  suggerendo di mitigare i potenziali rischi  con:

  •  l'introduzione di un termine  nell'avvio dei contenziosi e  
  • di considerare la ricerca attiva di un nuovo impiego da parte del lavoratore  nel calcolo del maggior danno.

Il testo definitivo non prevede invece alcuna  modifica rispetto alla bozza iniziale.

2) La modifica confermata dalla legge di conversione in Gazzetta

I due nuovi articoli , confermati  anche dalla legge di conversione sono i seguenti:

 Art. 11

Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 15 giugno 2015,  n.  81, in materia di indennita' risarcitoria onnicomprensiva  prevista   per gli abusi pregressi per  il  settore  privato  ‐  Procedura  di   infrazione 2014/4231

  1. All'articolo 28 del decreto legislativo 15 giugno 2015,  n.  81, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 2, dopo il primo periodo, e'  inserito  il  seguente: «Resta ferma la possibilita' per il giudice di stabilire l'indennita' in misura superiore se il  lavoratore  dimostra  di  aver  subito  un maggior danno.»;

    b) il comma 3 e' abrogato.

Art. 12

Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 30  marzo  2001  n.    165, in materia di disciplina  della  responsabilita'  risarcitoria    per l'abuso di utilizzo di una successione di contratti o  rapporti  di lavoro a tempo determinato ‐ Procedura d'infrazione n. 2014/4231

  1. All'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono  sostituiti  dal  seguente: «Nella specifica ipotesi  di  danno  conseguente  all'abuso  nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro  a tempo determinato, fatta salva  la  facolta'  per  il  lavoratore  di provare il maggior danno, il giudice stabilisce  un'indennita'  nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro  mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto,  avuto  riguardo  alla  gravita'  della violazione anche in rapporto al numero dei contratti  in  successione  intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto.».

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Fonte immagine: Foto di Alexa da Pixabay
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