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CONCESSIONI BALNEARI: COME SONO CALCOLATI GLI INDENNIZZI

Concessioni balneari: come sono calcolati gli indennizzi

Indennizzo per le concessioni balneari: il decreto attuativo per i calcoli da emanare entro il 31 marzo in contrapposizione con le direttive dell'EU

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La trattiva dell'Italia con l'UE per gli indennizzi delle concessioni balneari si prospetta difficile.

Nelle scorse ore il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  ha diffuso alle parti la bozza di provvedimento.

Si annunciano indennizzi reali, quinid non in linea con l'indirizzo dell'Unione Europea.

La nota del MIT datata 11 marzo evidenzia che il diritto a un indennizzo è tra le novità più rilevanti del decreto legge salva-infrazioni. 

Viene specificato che 'L’indennizzo dovrà essere calcolato sugli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione a cui va aggiunta l’equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni"

Occorre evidenziare che l'Europa invece ritiene che indennizzi troppo alti a carico dei subentranti possano di fatto disincentivare il passaggio delle concessioni balneari.

Ai fini del calcolo per gli indennizzi, nella bozza del decreto interministeriale, si fa riferimento a investimenti effettuati e non ammortizzati, come previsto dal Decreto legge salva-infrazioni e come ribadito dall'UE, ma si parla di tutte le immobilizzazioni, materiali e immateriali strumentali all’esercizio della concessione, al netto dell’ammortamento previsto alla data di cessione della concessione. 

I funzionari europei hanno sottolineato che non possono essere considerati valore aziendale, avviamento, spese relative a marchi e brevetti. 

Per l'UE vanno esclusi beni diversi da quelli immateriali strettamente necessari per la fornitura del servizio e che risultano trasferiti al nuovo concessionario. 

Inoltre,sono esclusi dal calcolo non solo le strutture abusive ma anche tutte le strutture fisse ad eccezione di quelle strettamente necessarie per fornire il servizio e di quelle di “difficile rimozione” acquisite dallo Stato che devono essere comunque menzionate nel bando di gara. 

Si attende di poter visionare la bozza del Decreto Interministeriale ma nel frattempo riepiloghimo i contenuti della norma sugli indennizzi ricordimao che l'indennizzo da corrispondere al concessionario uscente da parte del concessionario entrante. riconosce un ruolo centrale per i Commercialisti accolto con favore dal CNDCEC.

Leggi anche Concessioni balneari: gare obbligatorie entro 2027 con eccezioni

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1) Concessioni balneari: la perizia per l'indennizzo al concessionario uscente

Il Presidente Elbano de Nuccio sulla norma sugli indennizzi commentava che: “a favore di un nuovo concessionario, il concessionario uscente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario subentrante” il valore dell’indennizzo “è determinato con perizia rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità da parte di un professionista nominato tra cinque nominativi indicati dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili”.

La norma recita esattamente quanto segue: in caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il concessionario uscente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario subentrante pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, ivi compresi gli investimenti effettuati in conseguenza di eventi calamitosi debitamente dichiarati dalle autorità competenti ovvero in conseguenza di sopravvenuti obblighi di legge, al netto di ogni misura di aiuto o sovvenzione pubblica eventualmente percepita e non rimborsata, nonché pari a quanto necessario per garantire al concessionario uscente un’equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni, stabilita sulla base di criteri previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2025. 

Il valore degli investimenti effettuati e non ammortizzati e di quanto necessario a garantire un’equa remunerazione, ai sensi del primo periodo, è determinato con perizia acquisita dall’ente concedente prima della pubblicazione del bando di gara, rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità da parte di un professionista ovvero di un collegio di professionisti nominati dal medesimo ente concedente tra cinque nominativi indicati dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Le spese della perizia di cui al secondo periodo sono a carico del concessionario uscente. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il perfezionamento del nuovo rapporto concessorio è subordinato all’avvenuto pagamento dell’indennizzo da parte del concessionario subentrante in misura non inferiore al venti per cento. Il mancato tempestivo pagamento di cui al quarto periodo è motivo di decadenza dalla concessione e non determina la prosecuzione, in qualsiasi forma o modalità comunque denominata, del precedente rapporto concessorio.

Entro il 31 marzo dovrà quindi arrivare il decreto, attualmente in bozza, ma che già fa discutere.

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