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CONCESSIONI BALNEARI: I COMMERCIALISTI CENTRALI NELLE ASSEVERAZIONI DEGLI INDENNIZZI

Concessioni balneari: i Commercialisti centrali nelle asseverazioni degli indennizzi

Approvate il 4 settembre, nel DL Infrazioni, anche le norme sul rinnovo delle Concessioni Balneari: De Nuccio esprime soddisfazione per il ruolo dei Commercialisti

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Il 4 settembre nell'ambito del DL Infrazioni è stato anche approvato anche il regolamento sulle Concessioni Balneari.

Ricordiamo che su questo tema l'Italia ha subito una infrazione dall'UE che obbliga a bandire le gare, per quanto recita la bozza di regolamento, entro il 2027.

Leggi anche Concessioni balneari: gare obbligatorie entro 2027.

Ieri il Presidente dei Commercialisti ha espresso soddisfazione per il ruolo accordato dal Governo ai professionisti in ambito di concessioni balneari, vediamo il dettaglio.

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1) Concessioni balneari: ruolo centrale dei Commercialisti

Nel comunicato pubblicato sul sito del CNDCEC viene specificato che le norme sui balneari appena approvate contengono un significativo riconoscimento della funzione del Consiglio nazionale e, più in generale, della categoria, attribuendo un ruolo importante e delicato che li vedrà ancora una volta impegnati al servizio del Paese.

Sono state queste le parole di Elbano de Nuccio, a proposito della norma che prevede che in caso di rilascio di una concessione balneare “a favore di un nuovo concessionario, il concessionario uscente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario subentrante” e che il valore dell’indennizzo “è determinato con perizia rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità da parte di un professionista nominato tra cinque nominativi indicati dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili”.

De Nuccio evidenzia come i commercialisti siano sempre più il naturale punto di riferimento qualificato in materia di valutazioni e asseverazioni

La norma in bozza recita esattamente quanto segue: In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il concessionario uscente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario subentrante pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, ivi compresi gli investimenti effettuati in conseguenza di eventi calamitosi debitamente dichiarati dalle autorità competenti ovvero in conseguenza di sopravvenuti obblighi di legge, al netto di ogni misura di aiuto o sovvenzione pubblica eventualmente percepita e non rimborsata, nonché pari a quanto necessario per garantire al concessionario uscente un’equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni, stabilita sulla base di criteri previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi entro il 31 marzo 2025. Il valore degli investimenti effettuati e non ammortizzati e di quanto necessario a garantire un’equa remunerazione, ai sensi del primo periodo, è determinato con perizia acquisita dall'ente concedente prima della pubblicazione del bando di gara, rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità da parte di un professionista nominato dal medesimo ente concedente tra cinque nominativi indicati dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Le spese della perizia di cui al secondo periodo sono a carico del concessionario uscente. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il perfezionamento del nuovo rapporto concessorio è subordinato all’avvenuto pagamento dell’indennizzo da parte del concessionario subentrante in misura non inferiore al venti per cento. Il mancato tempestivo pagamento di cui al quarto periodo è motivo di decadenza dalla concessione e non determina la prosecuzione, in qualsiasi forma o modalità comunque denominata, del precedente rapporto concessorio. La mancata adozione del decreto di cui al primo periodo del presente comma non giustifica il mancato avvio della procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2.


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