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CONCESSIONI BALNEARI: COMMERCIALISTI CENTRALI NELLE ASSEVERAZIONI DEGLI INDENNIZZI

Concessioni balneari: Commercialisti centrali nelle asseverazioni degli indennizzi

Approvate il 4 settembre, nel DL Infrazioni, anche le norme sul rinnovo delle Concessioni Balneari: De Nuccio esprime soddisfazione per il ruolo dei Commercialisti

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Pubblicato in GU 217 del 16 settembre il DL Infrazioncon anche il regolamento sulle Concessioni Balneari.

Ricordiamo che su questo tema l'Italia ha subito una infrazione dall'UE che obbliga a bandire le gare, in proposito leggi anche Concessioni balneari: gare obbligatorie entro 2027 con eccezioni.

I Commercialisti avranno un ruolo centrale per le perizie richieste nei casi in cui il nuovo concessionario debba risarcire il vecchio, vediamo i dettagli.

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1) Concessioni balneari: ruolo centrale dei Commercialisti nelle perizie

Come anche specificato con grande soddisfazione dal CNDCEC, le norme sui balneari appena approvate, contengono un significativo riconoscimento della funzione del Consiglio nazionale e, più in generale, della categoria dei Commercialisti attribuendo un ruolo importante e delicato.

In proposito il presidente Elbano de Nuccio, ha commentato: “a favore di un nuovo concessionario, il concessionario uscente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario subentrante” e il valore dell’indennizzo “è determinato con perizia rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità da parte di un professionista nominato tra cinque nominativi indicati dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili”.

De Nuccio evidenzia come i commercialisti siano sempre più il naturale punto di riferimento qualificato in materia di valutazioni e asseverazioni. 

La norma recita esattamente quanto segue: In caso di rilascio della concessione a  favore di  un nuovo concessionario, l'ente concedente può ordinare  al concessionario uscente, in assenza di diversa previsione nell'atto concessorio e con provvedimento motivato ai sensi dell'articolo  49  del  codice  della navigazione, la demolizione, a spese del medesimo,  delle  opere  non amovibili autorizzate e realizzate da detto concessionario. 

In caso di rilascio della concessione a  favore  di  un  nuovo concessionario,  il concessionario uscente ha   diritto  al riconoscimento  di  un indennizzo a  carico  del concessionario subentrante pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati  al  termine della concessione,  ivi compresi gli investimenti  effettuati in conseguenza di eventi calamitosi debitamente  dichiarati  dalle   autorità competenti ovvero in conseguenza di sopravvenuti obblighi  di  legge,  al  netto  di  ogni misura di aiuto o sovvenzione pubblica eventualmente percepita e non rimborsata,  nonché pari  a  quanto  necessario  per  garantire  al concessionario  uscente  un'equa remunerazione  sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni, stabilita sulla base di  criteri previsti  con  decreto del  Ministro  delle infrastrutture  e  dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze da adottarsi entro il 31 marzo 2025. 

Il  valore  degli  investimenti effettuati e non ammortizzati e  di  quanto  necessario  a  garantire un'equa remunerazione, ai sensi del primo periodo, è determinato con perizia acquisita dall'ente concedente prima della pubblicazione  del bando di gara,  rilasciata in  forma  asseverata  e  con  esplicita dichiarazione  di responsabilità da  parte  di  un  professionista nominato dal medesimo ente concedente tra cinque nominativi indicati dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti  e degli esperti contabili. 

Le spese della perizia sono a carico del concessionario uscente. In caso di rilascio della concessione  a  favore  di   un   nuovo   concessionario,  il perfezionamento  del  nuovo  rapporto  concessorio  è subordinato all'avvenuto pagamento dell'indennizzo da  parte  del concessionario subentrante in misura non inferiore al venti per  cento.  

Il  mancato tempestivo pagamento di cui al quarto periodo è motivo di  decadenza dalla concessione e non determina la prosecuzione, in qualsiasi forma o modalità comunque denominata, del precedente rapporto concessorio.

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