HOME

/

FISCO

/

RIFORMA FISCALE 2023-2024

/

DECRETO SANZIONI E COMUNI: COSA CAMBIA PER L'IMU

Decreto Sanzioni e Comuni: cosa cambia per l'IMU

L'IFEL Fondazione ANCI ha pubblicato una nota esplicativa delle novità per le sanzioni relativa ai tributi locali: vediamo ad esempio cosa cambia per le omissioni IMU

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con Nota di approfondimento del 2 settembre 2024, l'IFEL fondazione ANCI ha fornito chiarimenti in merito alla revisione del sistema sanzionatorio tributario prevista dal D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, noto come Decreto Sanzioni, relativamente alle norme di interesse per gli enti locali.

Vediamo come cambiamo le sanzioni per l'IMU.

L'articolo continua dopo la pubblicità

Ti consigliamo: Decreto Sanzioni 2024 (Pacchetto Circolari)

1) Decreto Sanzioni e Comuni: novità per le omissioni IMU

La nota IFEL reca una sezione rubricata Riduzione della sanzione per omesso versamento nella quale viene specificato che l’art. 2, d.lgs. 87/2024, apporta modifiche al Dlgs. 471/1997 e, per quanto di interesse dei Comuni, anche all’art. 13, che al comma 1 prevede la sanzione da comminare per gli omessi o parziali versamenti, riducendola dal 30% al 25%. 

La modifica, come anticipato, si applica a decorrere dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024.

Questo implica, ad esempio, che l’omesso versamento dell’acconto IMU 2024 sarà sanzionato con il 30%, mentre l’omesso versamento del saldo con il 25%.

La riduzione della sanzione per omesso/parziale versamento determina, altresì, anche la riduzione delle sanzioni per i tardivi versamenti. 

Il secondo periodo dell’art. 13, comma 1, d.lgs. 471/1997, prevede, infatti che per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione di cui “al primo periodo” è ridotta alla metà. 

Pertanto, dal 1° settembre 2024, questa sanzione sarà pari al 12,5%.

Il terzo periodo, del citato comma 1, dispone, inoltre, che salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (ovvero del ravvedimento operoso) per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

Pertanto, a decorrere dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, nel caso di versamenti tardivi, si avrà la seguente graduazione delle sanzioni:

  • a) per i versamenti effettuati con un ritardo di almeno 91 giorni la sanzione è pari al 25%;
  • b) per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione del 25% è ridotta alla metà e quindi si applica la sanzione del 12,5%;
  • c) per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al precedente punto è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (pari allo 0,8333% per ogni giorno di ritardo).
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

RIFORMA FISCALE 2023-2024 · 19/11/2024 Adesione al CPB entro il 12.12: acconti d'imposta ravvedibili

I contribuenti ISA che aderiscono al CPB dal 3 al 12 dicembre devono ravvedere gli acconti: facciamo il punto dopo la riapertura dei termini

Adesione al CPB entro il 12.12: acconti d'imposta ravvedibili

I contribuenti ISA che aderiscono al CPB dal 3 al 12 dicembre devono ravvedere gli acconti: facciamo il punto dopo la riapertura dei termini

CPB e dichiarazione integrativa: da chiarire l'aspetto delle eventuali sanzioni

Entro il dicembre si può aderire al CPB avendo presentato la dichiarazione entro il ottobre scorso: condizioni di accesso

CPB per gli ISA: possibile aderire entro il 12.12

Riapertura del CPB fino al 12 dicembre: chi può aderire e come in base alle regole del Decreto n 167/2024 pubblicato in GU

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.