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DENARO CONTANTE: CONTROLLI PIÙ STRINGENTI DALLE DOGANE

Denaro contante: controlli più stringenti dalle Dogane

Il CdM del 4 settembre ha approvato in via preliminare un decreto con regole sul contante. Vediamo alcune novità nelle definizioni di denaro, valuta e prepagate

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Il Governo in data 4 settembre ha approvato in via preliminare un decreto legislativo per adottare nuove definizioni di denaro contante in recepimento del Regolamento 2018/1672 dell'UE dedicato ai controlli valutari in Dogana.

Dalla bozza di decreto si leggono le prime novità, vediamone alcune.

Leggi anche Controlli circolazione denaro contante: la normativa nazionale si allinea a quella europea

1) Denaro contante: approvate le prime regole per adeguarsi all'UE

Dalla bozza del Dlgs approvato in via preliminare emergono le novità cui prepararsi in merito alla circolazione del denaro contante. Si tratta di modifiche, tra le altre al Dlgs 195/2008.

All'art 1 comma 1 la lett c) è sostituita dalla seguente: 

«c) denaro contante: la valuta, gli strumenti negoziabili al portatore, i beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore e le carte prepagate;»

dopo la lettera c) sono inserite le seguenti: «c-bis) valuta: le banconote e le monete metalliche che sono in circolazione come mezzo di scambio, o che lo sono state e possono ancora essere scambiate, tramite banche e intermediari finanziari o banche centrali, con banconote e monete che sono in circolazione come mezzo di scambio;

c-ter) strumenti negoziabili al portatore: strumenti diversi dalla valuta che autorizzano i loro portatori a esigere il pagamento di una somma di denaro dietro presentazione dello stesso, senza dover provare la propria identità o diritto di disporne. Tali strumenti sono gli assegni turistici (o traveller's cheque), gli assegni, i vaglia cambiari o ordini di pagamento emessi al portatore, firmati ma privi del nome del beneficiario, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio, ovvero emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi all’atto della consegna; 

c-quater) beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore: i beni elencati al punto 1 dell’allegato I al regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018;

c-quinquies) carte prepagate: le carte non nominative elencate al punto 2 dell’allegato I al regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, che contengono valore in moneta o liquidità o vi danno accesso ovvero che possono essere usate per operazioni di pagamento, per l’acquisto di beni o servizi o per la restituzione di valuta, qualora non collegata a un conto corrente;

c-sexies) denaro contante non accompagnato: denaro contante che rientra in una qualsiasi tipologia di spedizione ovvero in un plico postale o equivalente senza una persona fisica che lo porti con sé, nel bagaglio o nel mezzo di trasporto;».

Le indicazioni del regolamento rendono controlli e le eventuali sanzioni più stringenti, contro chi non dichiara il denaro oltre soglia in ingresso o in uscita dall’Unione europea o a chi non adempie all’obbligo di informativa per denaro contante non accompagnato.

Tutto ciò al fine di prevenire trasferimenti illeciti di contante e evitare il rischio di riciclaggio e di finanziamento delle attività criminali, il decreto ridefinisce il perimetro del denaro contante a cui si applicano i limiti di trasferimento fuori e dentro i confini Ue.

Fonte immagine: Foto di Steve Buissinne da Pixabay
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