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TASSAZIONE MANCE TURISMO: COME SI COMPILA LA CU 2024

Tassazione mance Turismo: come si compila la CU 2024

Entro il 18 marzo va inviata la CU 2024: vediamo la sezione sulle somme assoggettate ad imposta sostitutiva, le mance del settore turistico

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Entro il 18 marzo va inviata la Certificazione Unica 2024 per cui le Entrate hanno approvato, con Provvedimento n 8253/2024i relativi Modello e istruzioni.

Tra le novità di quest'anno nel modello di CU 2024 vi è una nuova sezione denominata "Somme assoggettate ad imposta sostitutiva".

L'agenzia delle Entrate il 7 febbraio ha aggiornato le istruzioni della CU 2024 proprio relativamente a questa sezione specificando che: "Alla pagina 47, alla trentasettesima riga, dopo le parole “651.” Inserire il seguente periodo “Il presente punto va sempre compilato anche in assenza di mance, in tal caso riportare nel punto 651 il solo reddito relativo alle prestazioni rese nel settore turistico alberghiero e della ristorazione”.

Vediamo come compilare questa sezione.

1) Tassazione mance Turismo: come si compila la CU 2024

Nella Sezione "somme assoggettate a imposta sostitutiva" il sostituto d’imposta dovrà riportare i dati relativi alla tassazione operata sulle mance percepite dai lavoratori dei settori turistico/alberghiero e ristorazione.

Come sottolineano le istruzioni al modello, con l’art. 1, commi da 58 a 62 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è stato previsto che le somme destinate dai clienti ai lavoratori del settore privato a titolo di liberalità costituiscono redditi da lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette ad una tassazione sostitutiva, con l’aliquota del cinque per cento, entro il limite del venticinque per cento del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro. 

Il nuovo regime di tassazione in esame si applica alle mance percepite dai lavoratori del settore privato delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, che risultino titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000. 

Si precisa che il predetto limite reddituale è riferito al periodo d’imposta precedente a quello di percezione delle mance da assoggettare ad im posta sostitutiva.  

La base di calcolo cui applicare il venticinque per cento è costituita dalla somma di tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nell’anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione, ivi comprese le mance, anche se derivanti da rapporti di lavoro intercorsi con datori di lavoro diversi. 

Tale importo deve essere indicato nel punto 651.

Come indicato di sopra, le entrate hanno aggiornato le istruzioni al modello della cu 2024, evidenzianeto che il punto 651 va sempre compilato anche in assenza di mance, in tal caso riportare nel presente punto, il solo reddito relativo alle prestazioni rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione. 

Il limite annuale del venticinque per cento del reddito percepito nell’anno per le prestazioni di lavoro rese, rappresenta una franchigia, pertanto, in caso di superamento dello stesso, solo la parte delle mance eccedente il limite deve essere assoggettata a tassazione ordinaria. 

Inoltre, nel punto 652 riportare l’importo delle mance assoggettate ad imposta sostitutiva.  

Nel punto 653 va riportata l’imposta sostitutiva del cinque per cento operata sull’importo delle mance ricompreso nel limite del venticinque per cento calcolato sull’importo indicato nel punto 651. 

Nel punto 654 va indicato l’importo delle imposte sostitutive non operate per effetto delle disposizioni emanate a se guito di eventi eccezionali, già compreso nel precedente punto 653. 

Nel punto 655 va indicato l’importo delle mance assoggettato a tassazione ordinaria.

Leggi anche Le mance nel modello 730 del 2024.

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