HOME

/

PMI

/

TURISMO

/

CIN AFFITTI BREVI: DAL 2 GENNAIO LE SANZIONI PER CHI NON PROVVEDE

CIN affitti brevi: dal 2 gennaio le sanzioni per chi non provvede

CIN affitti brevi come orientarsi tra regole nazionali e regionali. Le richieste entro il 2 novembre

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dal 2 novembre decorrono le disposizioni contenute nell'art 13 ter del DL n 145/2023 relativamente al codice CIN per le locazioni brevi e turistiche.

E' quanto riporta il comunicato del Ministero del Turismo che ha annunciato la pubblicazione dell'avviso in GU del 3 settembre, data dalla quale quindi partono i termini di 60 giorni per adeguarsi alle novità e chi non provvederà sarà soggetto a sanzioni.

A conti fatti le sanzioni decorrono dal 2 gennaio 2025 se non ci si è messi in regola, ma vediamo cosa è importante sapere per richiedere il CIN.

1) CIN affitti brevi: richieste entro il 2 novembre

Pubblicato in GU del 3 settembre l’avviso del Ministero del Turismo che, ai sensi dell'art 13 ter comma 15 del DL 145/2023, fa scattare il termine di due mesi per l’entrata in vigore delle norme sul CIN.
Il DL 145/2023 ha introdotto l’obbligo del CIN e le relative sanzioni.

Il decreto ha previsto che il Ministero del Turismo ha il compito assegnare mediante procedura automatizzata e su istanza del locatore o titolare della struttura ricettiva, il CIN a:

  • unità immobiliari a uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche e a contratti di locazione breve,
  • strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.

L'avviso era molto atteso in quanto dalla pubblicazione in GU dello stesso, dal 3 settembre, decorrono i 60 giorni entro cui mettersi in regole con il CIN richiedendolo sulla piattaforma preposta BDRS, progressivamente attivata in tutta Italia durante il periodo estivo.

Per ottenere il CIN dal Ministero del Turismo, il locatore o il soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva deve presentare, sul portale BDSR apposita istanza con anche:

  • i dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura;
  • nel caso di locazioni svolte in forma imprenditoriale, la sussistenza dei requisiti di sicurezza degli impianti.

Chi non provvede sarà soggetto alla sanzione pecuniaria da 800 a 8.000 euro in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile, decorsi 60 giorni 2 novembre.

Sarà soggetto a sanzione anche chi non espone il CIN all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura ricettiva o non indica il CIN in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.

L’obbligo di indicare il CIN negli annunci ovunque pubblicati e comunicati riguarda anche i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e sui soggetti che gestiscono portali telematici, con riferimento a tutte le unità immobiliari destinate alla locazione per finalità turistiche o alla locazione breve.

La mancata esposizione e indicazione del CIN è punita con:

  • la sanzione pecuniaria da 500 a 5.000 euro in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile, per ciascuna struttura o unità immobiliare per cui è accertata la violazione;
  • la sanzione della rimozione dell’annuncio irregolare pubblicato.

Anche in tal caso, le sanzioni scatteranno solo dopo i 60 giorni previsti dalla normativa per mettersi in regola.

Leggi anche CIN affitti brevi: quali sono le sanzioni per chi non provvede?

Ricordiamo che per ottenere il Cin è necessario essere già in possesso del codice previsto dalle leggi regionali in materia, con procedure autorizzative e requisiti diversi da regione a regione.

Gli adempimenti per la locazione breve e turistica previsti dalle normative regionali restano infatti in vigore e a queste si aggiungono quelle nazionali.

Il debutto della Banca dati delle strutture ricettive voluta dal ministero del Turismo, entrata in funzione lo scorso 3 settembre su tutto il territorio nazionale prevede l’iscrizione obbligatoria entro il 2 novembre per ottenere il Cin e continuare a operare, come disposto dal Dl 145/2023, ma può essere presentata solo da coloro che già hanno ottenuto il codice identificativo regionale o provinciale, in base alle regole stabilite sul territorio di appartenenza. 

Leggi qui per sapere come richiedere il CIN: CIN affitti brevi e turistici: tutte le regole per provvedere.

Fonte immagine: Foto di Raven da Pixabay
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

TURISMO · 23/09/2024 CIN affitti brevi: dal 2 gennaio le sanzioni per chi non provvede

CIN affitti brevi come orientarsi tra regole nazionali e regionali. Le richieste entro il 2 novembre

CIN affitti brevi: dal 2 gennaio le sanzioni per chi non provvede

CIN affitti brevi come orientarsi tra regole nazionali e regionali. Le richieste entro il 2 novembre

Turismo sostenibile:  contributi europei alle PMI

30mila euro a fondo perduto per progetti di transizione verde e digitale verso un turismo sostenibile: Bando Futourisme. Come partecipare . Scadenza domande 27 novembre 2024

CIN Affitti brevi: quando la richiesta slitta al 2025

Il Ministero fornisce una interpretazione estensiva degli obblighi di richiesta del CIN per le locazioni brevi e turistiche: vediamo quando il termine slitta al 2025

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.