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SICUREZZA SOCIALE ITALIA-MONACO: IN VIGORE L'ACCORDO SUL TELELAVORO

Sicurezza sociale Italia-Monaco: in vigore l'accordo sul telelavoro

In vigore dal 1 giugno 2024 la disciplina sul telelavoro e lavoro a distanza svolto da lavoratori residenti in Italia e Principato di Monaco.

Ascolta la versione audio dell'articolo

 Con un comunicato apparso ieri in GU il Ministero degli esteri   avvisa che si e' perfezionata la procedura prevista per l'entrata in  vigore dell'emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza  sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12  febbraio  1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021

L'emendamento  e' entrato in vigore il 1° giugno 2024 e riguarda in particolare gli aspetti legati al lavoro da remoto .

Vediamo di seguito tutti i dettagli.

1) Convenzione sicurezza sociale Italia Monaco: cosa prevede

Il 12 febbraio 1982 la Repubblica italiana ed il Principato di Monaco hanno stipulato una Convenzione generale di sicurezza sociale, successivamente ratificata con legge 5 marzo 1985, n.130, ed in vigore dal 1° ottobre 1985. Nella  stessa  data è entrato in vigore l'Accordo amministrativo complementare, che regola le modalità di applicazione della Convenzione.

 La Convenzione consente ai cittadini dei due Paesi  contraenti, residenti nel territorio dell'altro Paese, di beneficiare, alle stesse condizioni, delle disposizioni di sicurezza sociale,  in materia di :

  • organizzazione dei servizi sociali, 
  • copertura  maternità e dei rischi malattia, invalidità e morte,
  • assicurazione  contro gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali e 
  •  prestazioni  familiari. 

L'Accordo amministrativo complementare individua le autorità amministrative competenti

Per  l'Italia le autorità, ciascuna con il proprio  specifico ambito di competenza, erano  individuate:

  •  nell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), 
  • nell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) , Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI) e Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI),successivamente confluiti nell'INPS,
  •  nell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e 
  • nelle unità sanitarie locali.

2) Convenzione Italia Monaco emendamento n. 1: i contenuti

L'Emendamento , ratificato con legge n.  35  del  12  marzo 2024, (GU n. 71 del 25 marzo 2024),   integra  la Convenzione, allo scopo di disciplinare il telelavoro (e le altre forme di lavoro a distanza) svolto da lavoratori residenti in uno dei  due Stati e dipendenti da un datore di lavoro avente la propria sede sociale o il proprio domicilio nel territorio dell'altro Stato .

Era stato sottoscritto dalle Parti durante l'emergenza  da Covid-19, che ha evidenziato l'importanza della modifica  avendo costretto al telelavoro numerosi lavoratori  dipendenti di  aziende del Principato di Monaco ma residenti in Italia,.

L'accordo regolato dal nuovo emendamento prevede che i lavoratori da remoto residenti in Italia potranno essere soggetti alla legislazione sociale monegasca, durante tutto il periodo della loro attività per conto di  un'impresa presente sul territorio del Principato e viceversa.

La  modifica  risulta  importante perché, in caso contrario, le aziende monegasche avrebbero un aggravio amministrativo (per la gestione dei contributi previdenziali), che potrebbe  indurle a scoraggiare il ricorso al telelavoro  o anche l'impiego di personale italiano.



3) Convenzione Italia Monaco: accordo 2024 sul telelavoro

L'Emendamento si compone nello specifico di sei articoli.

  • L'articolo 1 prevede l'assoggettamento dei lavoratori subordinati o assimilati, residenti in uno dei due Stati contraenti, che esercitano un'attività in telelavoro (o altra modalità a distanza) nello Stato in cui risiedono, per conto esclusivo di un datore di lavoro dell'altro Stato, alla legislazione del Paese dove ha sede sociale o domicilio il datore di lavoro da cui dipende, a condizione che almeno un terzo dell'orario di lavoro settimanale si svolga nei locali del datore di lavoro stesso.
  • L'articolo 2 prevede che le autorità competenti verifichino il rispetto delle  condizioni previste per l'applicazione dell'articolo 1. Si prevede anche una verifica dell'applicazione delle disposizioni inserite dall'Emendamento stesso, trascorsi tre anni dalla data della sua entrata in vigore.
  • L'articolo 3 prevede che l'Emendamento sia attuato nel rispetto delle legislazioni italiana e monegasca, del diritto internazionale oltre che, per quanto concerne la parte italiana, degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
  • L'articolo 4 dispone che i Paesi contraenti sosterranno le spese derivanti dall'attuazione dell'Emendamento in esame senza oneri aggiuntivi.
  • L'articolo 5 stabilisce che le eventuali controversie nell'interpretazione o nell'applicazione dell'Emendamento siano risolte in via amichevole, tramite consultazioni e negoziati diretti tra i Paesi.
  • L'articolo 6 prevede, infine, che ciascuna Parte contraente notifichi all'altra la  conclusione dei lavori finalizzati all'entrata in vigore dell'Emendamento.
Fonte immagine: Foto di Hans da Pixabay
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