Tra gli obiettivi del decreto Coesione, anche quello di incrementare l’occupazione giovanile stabile con delle misure agevolative volte ai datori di lavoro privati.
Si attende il decreto attuativo del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze entro il 5 settembre. Inoltre ulteriore vincolo è rappresentato dall'autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'art.108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
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1) Dal DL Coesione Esonero contributivo per le assunzioni di soggetti giovani e disoccupati
Il Decreto Coesione 60/2024 convertito dalla legge 95/2024, all’articolo 22 “Esonero contributivo per le assunzioni di soggetti giovani e disoccupati”, prevede
- un esonero contributivo transitorio
- in favore dei datori di lavoro privati
- per le assunzioni effettuate nel periodo dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.
I contratti devono essere di lavoro subordinato a tempo indeterminato ma
- non devono riguardare personale dirigenziale,
- rapporti di lavoro domestico
- rapporti di lavoro di apprendistato (mentre l’ipotesi di titolarità di un precedente rapporto di apprendistato, poi non proseguito come rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non costituisce una preclusione per il beneficio).
Sono compresi anche i casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato.
Ci sono tuttavia ulteriori requisiti per i lavoratori assunti.
Alla data dell’assunzione non devono aver compiuto il trentacinquesimo anno di età (fino a 34 anni e 364 giorni sono ammessi); non devono essere mai stati occupati a tempo indeterminato a meno che non siano stati occupati alle dipendenze di un datore che abbia fruito parzialmente del beneficio medesimo.
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2) Misura dell'esonero contributivo
L’esonero è riconosciuto in misura integrale (esonero del 100% dei complessivi contributi previdenziali), con riferimento alla quota di contribuzione a carico del datore, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nel limite massimo
- di 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore, ovvero
- di 650 euro per le assunzioni relative a sedi o unità produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (l’esonero non concerne i premi o contributi spettanti all’INAIL)
Tuttavia si fa presente che il beneficio è in ogni caso riconosciuto esclusivamente nel limite delle risorse stabilite dal comma 7 e poste da quest’ultimo a carico del Programma nazionale Giovani donne e lavoro 2021-2027.
Il comma 10 demanda a un decreto ministeriale la definizione delle modalità attuative dell’esonero in oggetto. L’applicabilità di quest’ultimo è subordinata all’autorizzazione della medesima misura da parte della Commissione europea (comma 11),
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3) A chi spetta l'esonero l'esonero contributivo
Il comma 4 specifica che l’esonero contributivo in oggetto spetta altresì con riferimento ai lavoratori che, alla data dell’assunzione, siano stati occupati già a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro, che abbia beneficiato parzialmente dell’esonero medesimo.
Il comma 5 esclude dall’esonero contributivo i datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, ovvero a licenziamenti collettivi , nella medesima unità produttiva interessata dall’assunzione. Il comma 5, inoltre, richiama l’articolo 31 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, il quale reca princìpi e condizioni – che trovano applicazione in via generale – per il riconoscimento degli incentivi alle assunzioni.
Ai sensi del successivo comma 6, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore per il quale è stato riconosciuto l’esonero in esame, o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione oggetto dell’esonero, comporta la revoca di quest’ultimo e il recupero del beneficio già fruito (comma 5); non si tiene conto della revoca nel calcolo del periodo residuo di fruibilità da parte di un altro datore di lavoro, nell’ambito dell’eventuale applicazione della norma di cui al precedente comma 4 (tale periodo residuo viene, quindi, determinato al netto del beneficio già riconosciuto, benché poi revocato).
Ai sensi del comma 7, il riconoscimento del beneficio è subordinato al rispetto di un limite di spesa pari a
- 34,4 milioni di euro per l’anno 2024,
- 458,3 milioni per l’anno 2025,
- 682,5 milioni per l’anno 2026 e
- 254,1 milioni per l’anno 2027.
Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del suddetto Programma nazionale Giovani donne e lavoro 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità (dell’impiego delle risorse) del medesimo Programma.
L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati del medesimo monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 10; qualora dall’attività di monitoraggio emerga, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa l’INPS non procede all’accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l’accesso ai benefici.
Al comma 8 si specifica che l’esonero in oggetto non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, mentre è integralmente compatibile con la maggiorazione, stabilita al fine della deduzione dalle imposte sui redditi per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, del costo del personale dipendente di nuova assunzione a tempo indeterminato – maggiorazione prevista dall’articolo 4 del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216..
Al comma 9 si prevede che per i datori di lavoro che beneficiano dell’esonero in oggetto, gli acconti sulle imposte dirette relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2027 si determinano assumendo quale imposta del periodo precedente quella che sarebbe stata dovuta in mancanza dell’applicazione del beneficio in oggetto; gli acconti sono dunque determinati in misura inferiore rispetto a quella derivante dall’applicazione del criterio ordinario, in quanto non si tiene conto dell’incremento transitorio della misura dell’imposta, relativo al periodo precedente e derivante dalla minore deduzione fiscale della contribuzione previdenziale versata.
Il comma 10 demanda a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la definizione delle modalità attuative dell’esonero contributivo in esame – anche con riferimento ai rapporti con l’INPS in qualità di soggetto gestore del medesimo beneficio – nonché delle modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro (le quali devono consentire la verifica del rispetto del limite di spesa annuo complessivo).
Il decreto ministeriale in oggetto deve essere emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.
Viene inoltre esplicitato che (in conformità al relativo principio generale) l’esonero contributivo non determina alcun effetto sulla misura dell’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (comma 1)