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AVVOCATI: RIMBORSI PER PROTOCOLLO MIGRANTI ITALIA ALBANIA

Avvocati: rimborsi per protocollo Migranti Italia Albania

Pubblicato il DM del Ministero della Giustizia misura e condizioni di rimborso delle spese di viaggio e soggiorno per avvocati e interpreti nei casi art 4 comma 5 Legge 14 2024

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Il decreto del 5 luglio 2024, emesso dal Ministero della Giustizia in concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato nella GU N. 198 del 23 agosto 2024 , stabilisce la misura e le condizioni per il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno spettanti agli avvocati e interpreti nei casi specifici previsti dall'articolo 4, comma 5, della legge 21 febbraio 2024, n. 14.  

Questa legge riguarda la ratifica e l'esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria (vedi sotto i dettagli)

In particolare, il decreto disciplina le modalità attraverso cui gli avvocati, ammessi al patrocinio a spese dello Stato, e gli interpreti possono ottenere il rimborso delle spese sostenute per la trasferta in Albania per partecipare alle udienze, quando:

  • non è possibile la partecipazione telematica o
  •  il rinvio dell'udienza risulta incompatibile con i termini del procedimento.

 Il rimborso delle spese è limitato a un massimo di 500 euro, coprendo esclusivamente le spese documentate per trasporto, alloggio e vitto durante il viaggio.


1) Protocollo Migranti Italia Albania 6.11.2023

Il Protocollo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, firmato il 6 novembre 2023, prevede una serie di misure per migliorare la gestione dei flussi migratori tra i due paesi.  In particolare :

 Il Protocollo prevede l'utilizzo  gratuito di specifiche aree demaniali in Albania per la costruzione di strutture destinate all'accoglienza di migranti, con un limite massimo di 3.000 migranti presenti contemporaneamente. Queste strutture sono gestite dalle autorità italiane secondo la normativa italiana ed europea, e le controversie che coinvolgono i migranti saranno soggette alla giurisdizione italiana.

Il protocollo specifica inoltre che

  • Costruzione e gestione delle strutture: La Parte italiana ha il diritto di costruire e gestire le strutture nelle aree designate senza necessità di permessi di costruzione o altre formalità albanesi. La Parte italiana è responsabile dei costi per l'allestimento, la gestione e la sicurezza delle strutture, compresi i servizi sanitari e la gestione delle eventuali emergenze sanitarie.
  • Sicurezza: La sicurezza all'interno delle aree è garantita dalle autorità italiane, mentre le autorità albanesi sono responsabili della sicurezza esterna. Le autorità albanesi possono accedere alle aree solo con il consenso delle autorità italiane, eccetto in casi di emergenza.
  • Personale italiano in Albania: Il personale italiano operante in Albania nell'ambito del Protocollo gode di esenzioni fiscali, immunità giurisdizionale (con limitazioni) e di altri privilegi, come l'esenzione da visto e permesso di soggiorno. Le condizioni di lavoro sono regolate esclusivamente dalla normativa italiana.
  • Gestione dei migranti: I migranti potranno essere trattenuti nelle strutture per un periodo non superiore a quello consentito dalla normativa italiana. Le autorità italiane sono responsabili dell'allontanamento dei migranti dal territorio albanese al termine delle procedure previste.
  • Spese e oneri: Tutte le spese derivanti dall'attuazione del Protocollo, inclusi i costi di gestione delle strutture e dei servizi sanitari, sono a carico della Parte italiana, che dovrà rimborsare tali spese alla Parte albanese.
  • Durata e risoluzione del Protocollo: Il Protocollo ha una durata di 5 anni, rinnovabile automaticamente per un ulteriore periodo di 5 anni, salvo diversa comunicazione. Può essere denunciato da una delle Parti con un preavviso di sei mesi.

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2) Istanza rimborso spese per attività protocollo Italia Albania

Il DM giustizia precisa che per il rimborso delle spese l'avvocato e l'interprete sono tenuti a depositare, con atto separato, istanza di  liquidazione al giudice che ha tenuto l'udienza.

 L'avvocato, fuori dai casi previsti dall'art. 14, comma 4, quarto periodo, del TU Immigrazione, documenta l'ammissione al  patrocinio a spese dello Stato in relazione al procedimento per il  quale si e' svolta l'udienza .

Nell''istanza di liquidazione l'avvocato deve:

  • indicare distintamente le spese di  viaggio e di soggiorno e 
  • allegare  documentazione  comprovante gli esborsi sostenuti per tali spese.
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