Il DPCM 27 giugno 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 23 agosto 2024 dopo vari mesi di attesa, ha stabilito le modalità per l'ammissione, la quantificazione e l'erogazione dei contributi del Fondo previsto dall'art. 28 del DL 48/2023 (Decreto Lavoro)
Il Fondo è destinato a promuovere e valorizzare le competenze professionali dei giovani under 35 con disabilità, coinvolgendoli direttamente nelle attività statutarie e imprenditoriali degli enti del Terzo settore, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e ONLUS.
Il termine per la attuazione dell'agevolazione era stato prorogato con il decreto Milleproroghe .
L'incentivo consiste in un contributo di 12mila euro a forfait cui si aggiunge una somma mensile per i primi mesi di lavoro.
Si fa riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato o conversioni di rapporti a termine effettuate entro il 30 settembre 2024, c'è ancora tempo quindi per effettuarle .
Le domande vanno inviate all'Inps che ha emanato il 29 agosto un messaggio di istruzioni specifiche (vedi ultimo paragrafo)
Sono state pubblicate ieri dall' INPS ulteriori indicazioni sulle modalita' per l'istruttoria delle istanze l'erogazione del contributo, e le procedure di controllo.
Si ricorda che la scadenza per le domande è fissata al 31 ottobre 2024.
Vediamo con maggiori dettagli l'agevolazione e le istruzioni e la tempistica per ottenere i contributi
Scarica qui il testo del decreto.
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1) Incentivo assunzioni in ETS: beneficiari
Come già previsto dal decreto legge 48 2023 il contributo può essere richiesto da
- enti del Terzo settore di cui all'art. 4 del DLgs. 117/2017,
- organizzazioni di volontariato,
- associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'art. 54 del DLgs. 117/2017, e da
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte nella relativa anagrafe.
Questi enti devono :
- aver assunto persone con disabilità di età inferiore a 35 anni con contratti a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024, o
- aver trasformato contratti a termine in contratti a tempo indeterminato nello stesso periodo,
per attività conformi al loro statuto.
Per poter accedere al contributo, i datori di lavoro devono
- essere in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e
- non aver commesso violazioni delle normative sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
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2) Incentivo assunzioni in ETS: importo
Il decreto specifica che il contributo è soggetto al vigente regime de minimis e consiste in:
- un importo di 12.000 euro una tantum per ogni assunzione effettuata e
- un ulteriore contributo di 1.000 euro al mese, dalla data di assunzione fino al 30 settembre 2024.
In caso di cessazione del contratto prima di questa data, il contributo mensile sarà erogato fino alla cessazione del rapporto di lavoro. È previsto anche per le assunzioni effettuate nel mese di settembre 2024 lo stesso contributo una tantum di 12.000 euro e la quota mensile per quel mese.
L 'erogazione del contributo è prevista in unica soluzione entro il 31 dicembre 2024.
Il contributo è cumulabile con altre misure di incentivazione per l'assunzione di persone con disabilità.
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3) Incentivo assunzioni in ETS: presentazione delle domande
Le domande per ottenere il contributo devono essere presentate all'INPS tramite modalità telematica :
- dal 2 settembre 2024
- al 31 ottobre 2024,
corredate da una dichiarazione sostitutiva contenente le informazioni necessarie
Le domande saranno valutate dall'INPS e l'elenco dei destinatari sarà reso pubblico sul sito istituzionale.
L'INPS ha reso note con il messaggio 2906 del 30 agosto le specifiche modalità di inoltro delle richieste.
Le domande devono essere presentate :
- dai datori di lavoro, anche tramite i propri intermediari
- dal sito internet www.inps.it, autenticandosi con la propria identità digitale - SPID o CNS o CIE 3.0 (Carta di Identità Elettronica) - attraverso il servizio “Comunicazione Bidirezionale”, all’interno del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, selezionando “INCENTIVO PER IL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITA’ (Art. 28 del DL 48/2023 e s.m.i.)”,
- utilizzando i modelli A, B e C, in un unico file in formato .pdf (Allegato n. 2) debitamente compilati e firmati in ogni parte dal legale rappresentante con copia del documento di identità in corso di validità.
Inoltre, deve essere allegato anche il file.csv, utilizzando il template di cui all’Allegato n. 3 secondo le indicazioni fornite nell’Allegato n. 4, utili per l’istruttoria delle domande:
- le informazioni inerenti alla tipologia del datore di lavoro
- l’IBAN su cui effettuare l’eventuale erogazione del contributo
- i dati delle assunzioni dei lavoratori con disabilità.
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4) Incentivo assunzione disabili: quanto viene pagato?
Il Messaggio n. 3588 del 29 ottobre 2024 dell'INPS fornisce dettagliate istruzioni operative per l'erogazione dell'incentivo destinato all'occupazione delle persone con disabilità, come stabilito dall’art. 28 del D.L. 48/2023 (convertito dalla Legge 85/2023 e modificato dal D.L. 215/2023) e sui controlli di verifica .
Viene ricordato che:
- si tratta di un contributo di 12.000 euro una tantum per ogni nuova assunzione, con
- un ulteriore contributo mensile di 1.000 euro fino al 30 settembre 2024.
Se l’assunzione è avvenuta a settembre 2024, è prevista solo la quota una tantum e la mensilità di settembre.
Se le domande superano il limite di spesa previsto di 6.315.825,00 euro, l’INPS applicherà una riduzione proporzionale del contributo per rispettare il budget disponibile.
Pagamento:
Il contributo sarà erogato in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2024 sul conto corrente indicato dal beneficiario. Eventuali fondi non riscossi saranno rientrati dall’INPS per incrementare la provvista finanziaria.
Attenzione al fatto che l'importo complessivo è soggetto ai limiti del regolamento de minimis e alle risorse disponibili.
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5) Incentivo assunzione disabili: le verifiche
Verifica preliminare delle domande:
L'INPS, in collaborazione con il Ministero del Lavoro, verifica i requisiti dei soggetti richiedenti, la validità delle comunicazioni obbligatorie relative ai rapporti di lavoro e la regolarità contributiva tramite il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) al momento del ricevimento della domanda
Controlli successivi:
L'INPS eseguirà in seguito controlli a campione (almeno sul 10% dei beneficiari) per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti.
In caso di irregolarità o documentazione insufficiente, l’INPS può richiedere integrazioni documentali ai beneficiari
Qualora venga riscontrata l'indebita percezione del contributo, l’INPS avvia il recupero delle somme, comunicando al beneficiario delle motivazioni della revoca e la procedura per il recupero delle somme