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OBLIO ONCOLOGICO: CHIARIMENTI DAL GARANTE PRIVACY

Oblio oncologico: chiarimenti dal Garante Privacy

Il Garante per la privacy chiarisce con FAQ la nuova legge sull'oblio oncologico: quando fare domanda; le novità per le adozioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

 il diritto all’oblio oncologico  è stato recentemente regolato dalla legge n. 193/2023 e da due decreti attuativi  26 aprile 2024 e del 30 luglio 2024 che hanno specificato i tempi e la procedura per richiedere la certificazione. 

Leggi anche Oblio oncologico: tutte le regole e i modelli di certificazione

Si tratta ricordiamo di una tutela contro le discriminazioni contro le persone che hanno superato una malattia oncologica 

Il 9 agosto scorso il Garante per la privacy ha pubblicato sul proprio sito  un documento con numerosi chiarimenti su aspetti pratici dell'applicazione delle norme, sotto forma di faq. 

Viene data risposta  a dubbi come ad esempio :

  • Quando e a chi  si deve fare richiesta di certificazione ?
  • Le banche, le assicurazioni e i datori di lavoro possono chiedere informazioni su una patologia oncologica conclusa da diversi anni? 
  • Una persona clinicamente guarita può adottare un bambino? 
  • cosa si intende per conclusione del trattamento attivo?

Ecco alcune indicazioni 

Qui il documento completo.

1) Oblio oncologico: divieto di indagine per i rapporti lavorativi

Il documento oltre a fornire chiarimenti ai cittadini sul diritto all’oblio oncologico (legge n. 193/2023) dà indicazioni utili a tutti i datori di lavoro pubblici e privati e a banche, assicurazioni, intermediari del credito e finanziari affinché possano applicare correttamente la nuova normativa, ricordando che il compito di vigilanza sulla corretta applicazione della legge è affidato al Garante Privacy, che  potrà infliggere le sanzioni previste dal Gdpr. 

In primo luogo chiarito che la normativa vieta a banche, assicurazioni, e a tutti i datori di lavoro (sia nella fase di selezione del personale sia durante il rapporto lavorativo), di richiedere all’utente e al dipendente informazioni su una patologia oncologica da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento si sia concluso - senza episodi di recidiva – da più di dieci anni (ridotti a cinque se il soggetto aveva meno di 21 anni al momento in cui è insorta la malattia).

2) Oblio oncologico in caso di adozioni

 Il Tribunale, nella selezione delle coppie, non può raccogliere informazioni sulle patologie oncologiche pregresse quando siano trascorsi più di dieci anni dalla conclusione del trattamento della patologia - in assenza di recidive o ricadute - o più di cinque anni se la patologia si è manifestata prima del compimento del 21esimo anno di età.

La regola vale anche in caso di adozione di minori stranieri.

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