La legge di conversione del DL Omnibus pubblicata in GU dell'8 ottobre 2024, conferma la novità per l'IVA agevolata dei corsi tenuti da enti che operano nello sport, vediamo i dettagli.
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1) Iva corsi attività sportiva invernale: trattamento IVA
L'articolo 5, commi da 1 a 3 con Modifiche alla disciplina in materia di IVA - erogazione di corsi di attività sportiva invernale prevede che, a decorrere dall’entrata in vigore del provvedimento in esame ossia dal 10 agosto 2024, l’applicazione dell’aliquota ridotta del 5 per cento per l’erogazione di corsi di attività sportiva invernale, in forma organizzata, al ricorrere di specifici requisiti soggettivi e oggettivi, e a condizione che tali attività non siano esenti da IVA.
In particolare, le norme, aggiungendo un nuovo numero (1-septies) alla tabella II-bis del DPR n. 633 del 1972 (recante l’elenco dei beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento), prevede l’assoggettamento all’aliquota IVA del 5 per cento dell’erogazione di corsi di attività sportiva invernale, come individuata dalle Federazioni di sport invernali riconosciute dal CONI, impartiti, anche in forma organizzata, da iscritti in appositi albi regionali o nazionali, nella misura in cui tali corsi non siano esenti dall’imposta sul valore aggiunto
La norma chiarisce che fino al 1° gennaio 2025, data di applicazione del regime di esenzione IVA per le prestazioni in argomento, la disposizione in esame si applica alle suddette prestazioni, sempreché queste non rientrino tra quelle fuori campo IVA.
La relazione al decreto evidenzia che l'applicazione dell'aliquota IVA al 5 per cento per i corsi di attività sportiva e fisica invernali, si applica qualora le stesse prestazioni non siano comprese in un regime di esenzione ovvero, fin quando applicabile, in un regime di esclusione dall'imposta (quale quello previsto fino al 31 dicembre 2024 per le prestazioni svolte dalle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, a favore di propri associati).
la stessa relazione evidenzia anche che sotto il profilo soggettivo, i corsi devono essere impartiti dai soggetti iscritti in appositi albi nazionali e regionali disciplinati da apposite disposizioni.
Il riferimento agli albi è stato utilizzato per meglio delimitare tale ambito soggettivo.
Sotto il profilo oggettivo, la norma individua l'attività sportiva invernale i cui corsi sono assoggettati all'aliquota del 5 per cento rinviando alle discipline gestite dalle Federazioni nazionali di sport invernali riconosciute dal Coni, quali lo sci, lo snowboard, lo slittino, ecc.
Infine, si chiarisce che il riferimento alla forma "organizzata" va intesa come formula residuale nella quale sono inquadrabili anche i soggetti che operano in forma associata con scopo di lucro.
In tal modo la norma che prevede l'imponibilità ad aliquota ridotta si applica sia agli individui sia ai soggetti, come associazioni e società, che operano con finalità lucrative.
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