HOME

/

FISCO

/

RIFORMA FISCALE 2023-2024

/

REDDITOMETRO: MODIFICHE DAL DECRETO CORRETTIVO

Redditometro: modifiche dal Decreto Correttivo

Il Correttivo pubblicato in GU del 5 agosto contiene tra l'altro modifiche al redditometro. Vediamo l'art 5 sulla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Decreto Correttivo pubblicato in GU n 108 del 5 agosto 2024 tra l'altro prevede una norma sul noto Redditometro (Leggi anche Nuovo Redditometro: cosa prevede).

Si tratta in particolare dell'art 5 rubricato Modifiche alla disciplina della determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche

Prima di dettagliare ricordiamo che il Mef ha pubblicato il DM con le regole sul nuovo redditometro. 

Successivamente si è dovuto intervenire con correzione a tali regole poichè la Commissione Finanze con parere tecnicosollecitava il Governo a incrementare le tutele dei contribuenti, evitando di ripristinare strumenti e istituti a carattere induttivo di massa (come ad esempio il cosiddetto redditometro), ma definendo l'ambito esclusivamente sui singoli casi di contribuenti che presentano ex ante profili di rischio fiscale.

Vediamo i dettagli del correttivo.

Ti potrebbe interessare l'e-book Redditometro 2021

Per altri prodotti  inerenti l'accertamento e la difesa del contribuente visita il Focus: Difendersi dal Fisco

1) Redditometro: come viene modificato dal Decreto Correttivo

L'art 5 del correttivo rubricato Modifiche alla disciplina della determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche prevede che la determinazione sintetica del reddito complessivo è effettuata a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato e, comunque, di almeno dieci volte l'importo corrispondente all'assegno sociale annuo, il cui valore è aggiornato per legge, con periodicità biennale, anche sulla base degli indici di adeguamento ISTAT.

Il contribuente può sempre dimostrare che:

  • a) il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo di imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile ovvero da parte di soggetti diversi dal contribuente;
  • b) le spese attribuite hanno un diverso ammontare;
  • c) la quota di risparmio utilizzata per consumi ed investimenti si è formata nel corso degli anni precedenti.

In sintesi con la modifica contenuta nel decreto correttivo del concordato, vengono uniformate le regole tra l’accertamento sintetico puro e quello che poi dovrebbe essere ricondotto agli elementi di capacità contributiva definiti con un decreto ministeriale.

In entrambi i casi il contribuente potrà sempre dimostrare che il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo di imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile o da parte di soggetti diversi dal contribuente. 

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

RIFORMA FISCALE 2023-2024 · 19/11/2024 Adesione al CPB entro il 12.12: acconti d'imposta ravvedibili

I contribuenti ISA che aderiscono al CPB dal 3 al 12 dicembre devono ravvedere gli acconti: facciamo il punto dopo la riapertura dei termini

Adesione al CPB entro il 12.12: acconti d'imposta ravvedibili

I contribuenti ISA che aderiscono al CPB dal 3 al 12 dicembre devono ravvedere gli acconti: facciamo il punto dopo la riapertura dei termini

CPB e dichiarazione integrativa: da chiarire l'aspetto delle eventuali sanzioni

Entro il dicembre si può aderire al CPB avendo presentato la dichiarazione entro il ottobre scorso: condizioni di accesso

CPB per gli ISA: possibile aderire entro il 12.12

Riapertura del CPB fino al 12 dicembre: chi può aderire e come in base alle regole del Decreto n 167/2024 pubblicato in GU

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.