La Circolare n 6/2024 del Lavoro fornisce istruzioni pratiche sulle novità introdotte dalla Legge 4 luglio 2024, n.104, recante “Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore” relativamente agli effetti sull’ordinamento contabile degli enti del Terzo settore.
La novità legislativa vuole perseguire l’obiettivo della semplificazione degli oneri amministrativi, con riguardo agli enti di più ridotte dimensioni, attraverso significative modifiche ai limiti dimensionali previsti rispettivamente dagli artt.13, 30 e 31 del Codice, nonché attraverso la disciplina della modulistica di bilancio, vediamo i commenti del Ministero.
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1) Bilanci enti privi di personalità giuridica: nuova soglia dimensionale
La circolare n 6 ha innanzitutto evidenziato che la chiave di volta della nuova disciplina contabile degli ETS risiede nelle modifiche alla disciplina del bilancio degli ETS, contenuta nell’articolo 13 del Codice.
La facoltà del ricorso al rendiconto per cassa, originariamente riconosciuta dal comma 2 agli ETS aventi entrate inferiori ad € 220.000,00, prevede:
- da un lato l’innalzamento del limite dimensionale ad € 300.000,00
- dall’altro il restringimento della platea dei destinatari ai soli ETS privi di personalità giuridica.
Pertanto, spiega la Circolare, gli enti dotati di personalità giuridica, che superino la soglia di € 60.000,00 annui di entrate (di cui al successivo comma 2 -bis), saranno tenuti ad adottare il bilancio di esercizio, costituito, ai sensi del comma 1, dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione.
La modifica vuole contemperare due diverse esigenze:
- da un lato assicurare ad un maggior numero di ETS la possibilità di optare per una struttura dei documenti di bilancio semplificata;
- dall’altro garantire da parte degli enti con personalità giuridica, operanti in un regime di autonomia patrimoniale perfetta, la conoscibilità della consistenza del patrimonio e conseguentemente della capacità dell’ente di fare fronte alle obbligazioni assunte, informazione questa rilevante per gli associati, i terzi (creditori, potenziali donatori) e gli uffici del RUNTS.
L’innalzamento per legge delle soglie al di sotto delle quali è consentito il ricorso al rendiconto di cassa non impedisce naturalmente agli amministratori di optare comunque per il bilancio di esercizio ex art. 13, comma 1, qualora lo ritengano maggiormente adeguato alle caratteristiche ed esigenze dell’ente e dei suoi stakeholders, secondo quanto già espresso nella precedente nota n.17146 del 15.11.2022.
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2) ETS con entrate < 60mila euro: il nuovo rendiconto per cassa
Con il comma 2-bis aggiunto all'articolo all’articolo 13 del Codice del terzo settore dalla Legge 104/2024 è stata introdotta la possibilità per tutti gli ETS aventi entrate non superiori ad € 60.000,00 di utilizzare un rendiconto per cassa ulteriormente semplificato, che riporti l’indicazione delle entrate e delle uscite in forma aggregata.
A tal proposito la Circolare n 6/2024 in oggetto ha evidenziato che ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 13, dovrà essere approntato un nuovo modello specifico di rendiconto per cassa, da definirsi, previo parere obbligatorio del Consiglio nazionale del Terzo settore, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, che va ad aggiungersi ai modelli già in uso, adottati con il citato D.M. n.39/2020.
Inoltre, considerate le ridotte dimensioni delle entrate annue di tali enti, il legislatore ha ritenuto di far prevalere le esigenze di semplificazione, alla base dell’intervento normativo.
Ciò significa che al di sotto di tale limite dimensionale il modello per cassa potrebbe essere utilizzato (si tratta comunque di una scelta rimessa alla responsabilità degli amministratori, come già chiarito nella citata nota direttoriale del 15.11.2022) anche da parte di ETS dotati di personalità giuridica.
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