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CREDITO ZES UNICA: TUTTE LE REGOLE PER AVERLO

Credito ZES Unica: tutte le regole per averlo

Comunicazione integrativa per gli investimenti nella ZES Unica entro il 2 dicembre con modello aggiornato al 6.11. Riepilogo di tutte le regole

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L'agenzia delle Entrate ha pubblicato un nuovo modello per la comunicazione integrativa del credito di imposta ZES Unica.

In particolare, con il Provvedimento n. 406943 del 6 novembre, viene aggiornato il Modello di comunicazione integrativa per il credito d’imposta ZES a seguito delle modifiche introdotte dal art 8 del DL 155/2024.

Il Decreto Collegato Fiscale pubblicato in GU di ottobre, all'art 8 ha previsto che le imprese che operano nelle ZES possono beneficiare del credito d’imposta anche per investimenti successivi a quelli indicati nella prima comunicazione.

Vediamo tutte le regole per la comunicazione integrativa prevista per il credito ZES Unica da presentare dal 18 novembre al 2 dicembre.

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Ti consigliamo:

1) Credito ZES Unica: comunicazione integrativa dal 18.11

L’art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, ha istituito un contributo sotto forma di credito d'imposta a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE, e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Il credito è commisurato all’ammontare degli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. 

Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia di importo inferiore a 200.000 euro.

Il credito, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

In base all'art. 7, comma 14, del decreto attuativo del 17 maggio 2024, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. In proposito leggi Certificazione prospetto ZES: istruzioni dal CNDCEC per i Revisori

L’articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, ha apportato alcune rilevanti modifiche alla disciplina del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica. 

In particolare, è previsto che tutti gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione dal 12 giugno al 12 luglio 2024 (“comunicazione originaria”) devono inviare all’Agenzia delle entrate dal 18 novembre al 2 dicembre 2024 una comunicazione integrativa, attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti , indicati nella comunicazione originaria già presentata.

La comunicazione integrativa deve essere presentata anche se la comunicazione originaria reca l’indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione.

L’articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, ha modificato l’articolo 1 del citato decreto-legge n. 113 del 2024 prevedendo la possibilità per i beneficiari di indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024 ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione originaria, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione.

Per l’invio della comunicazione integrativa va utilizzato il modello approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 settembre 2024come aggiornato con il provvedimento ADE del 6 novembre 2024.

La percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile sarà rideterminata secondo le regole stabilite dallo stesso articolo 1 del decreto-legge n. 113 del 2024, come modificato dall’articolo 8 del decreto-legge n. 155 del 2024, e sarà resa nota con provvedimento dell’Agenzia delle entrate da emanare entro il 12 dicembre 2024.

2) Credito di imposta ZES Unica: comunicazione integrativa entro il 2.12

I soggetti interessati al credito di imposta ZES devono presentare, tra il 12 giugno 2024 e il 12 luglio 2024, all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto attuativo utilizzando il modello approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell'11 giugno 2024 nella quale devono essere indicati i dati degli investimenti agevolabili e del relativo credito d’imposta.

Per beneficiare del credito d’imposta, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione originaria devono inviare all’Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dall’agevolazione, dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 la comunicazione integrativa per attestare l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione originaria. 

Nella comunicazione integrativa possono essere indicati anche investimenti ulteriori, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla comunicazione originaria.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate con il codice tributo 7034.

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