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CREDITO TRANSIZIONE 5.0: COME SI VALUTA IL RISPARMIO ENERGETICO

Credito transizione 5.0: come si valuta il risparmio energetico

La Circolare MIMIT/GSE con regole operative per il credito di imposta 5.0 indica anche come si calcola il risparmio energetivo ai fini della agevolazione, vediamo i dettagli

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Viene pubblicata il 16 agosto la Circolare MIMIT/GSE con i chiarimenti necessari a chi vuole presentare domanda per il Credito di imposta Transizione 5.0.

Prima di dettagliare ricordiamo che l’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, ha istituito il nuovo Piano Transizione 5.0.

In tale ambito, il credito di imposta 5.0 spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni con sede in Italia, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito dell’impresa, per i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 aventi ad oggetto:

  • a. beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;
  • b. beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche a distanza ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta;
  • c. attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi,

a condizione che esclusivamente dagli investimenti sub a) consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento ovvero una riduzione dei consumi energetici del processo interessato dall’investimento non inferiore al 5 per cento.

Vediamo a tal proposito cosa specifica la Circolare del 16 agosto sul risparmio energetico.

1) Credito transizione 5.0: come si valuta il risparmio energetico

Secondo quanto disposto dall’art. 9 del DM “Transizione 5.0”, la riduzione dei consumi energetici conseguibile dalla struttura produttiva ovvero dal processo interessato dagli investimenti, da esprimere in tonnellate equivalenti di petrolio (tep), è determinata confrontando la stima dei consumi energetici annuali conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi in beni materiali e immateriali nuovi di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (situazione ex post), con i consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione (situazione ex ante), relativamente alla struttura produttiva o al processo interessato dall’investimento.
Per la situazione ex ante, le prestazioni energetiche sono calcolate sulla base di una misurazione, o di una stima, operata attraverso l’analisi dei carichi energetici basata su dati tracciabili dei consumi energetici relativi all’esercizio precedente la data di avvio della realizzazione del progetto. 

In particolare:

  • per le imprese attive, costituite da più di 12 mesi, qualora queste dispongano di dati misurati sui consumi energetici dell’esercizio precedente la data di avvio della realizzazione del progetto, le prestazioni energetiche ex ante devono essere determinate direttamente sulla base dei dati disponibili;
  • per le imprese attive, costituite da più di 12 mesi,qualora queste non dispongano di dati misurati sui consumi energetici dell’esercizio precedente la data di avvio della realizzazione del progetto, le prestazioni energetiche ex ante devono essere determinate tramite una stima operata attraverso l’analisi dei carichi energetici basata su dati tracciabili (es. schede/specifiche tecniche, modellizzazione anche attraverso l’ausilio di software, prove in situ, dati di letteratura come BREF e BAT, analisi di mercato, analisi dei volumi produttivi, etc.);
  • per le imprese attive, costituite da almeno 6 mesi e per un periodo inferiore a 12 mesi, qualora queste dispongano di dati misurati sui consumi energetici dell’esercizio precedente la data di avvio della realizzazione del progetto, le prestazioni energetiche ex ante devono essere determinate sulla base dei dati disponibili riproporzionati sull’intera annualità;
  • per le imprese di nuova costituzione, definite come imprese attive da meno di sei mesi dalla data di avvio del progetto di innovazione ovvero che hanno variato sostanzialmente i prodotti e servizi resi da meno di sei mesi dall’avvio del progetto di innovazione, i consumi energetici relativi all’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di investimento sono determinati tramite:
    • a. la determinazione dello scenario controfattuale individuando, rispetto a ciascun investimento nei beni di cui all’articolo 6 del DM “Transizione 5.0”, almeno tre beni alternativi disponibili sul mercato, riferito agli Stati membri dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo, nei cinque anni precedenti alla data di avvio del progetto di innovazione;
    • b. la determinazione della media dei consumi energetici medi annui dei beni alternativi individuati per ciascun investimento sulla base di quanto previsto alla lettera a);
    • c. la determinazione del consumo della struttura produttiva ovvero del processo interessato dall’investimento come somma dei consumi di cui alla lettera b).

Per la situazione ex post, le prestazioni energetiche sono determinate sulla base di una stima dei consumi energetici conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi, relativi al progetto di innovazione, in beni materiali e immateriali nuovi, di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Gli strumenti utilizzati nei programmi di misura per la determinazione del risparmio energetico devono essere conformi alla direttiva europea 2014/32/UE (nuova direttiva MID) e alla normativa tecnica di settore.

Per tutti gli altri dettagli si rimanda alla consultazione della circoalare del 16 agosto.

Fonte immagine: pixabay
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