HOME

/

FISCO

/

SUPERBONUS 110%

/

ECOBONUS CENTRI COMMERCIALI: CHIARIMENTI SUL LIMITE MAX DI SPESA

Ecobonus centri commerciali: chiarimenti sul limite max di spesa

Le Entrate replicano ad un istante proprietario di edifici commerciali: che limite di spesa massimo può utilizzare ai fini dell'ecobonus?

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con Risposta interpello n 51 del 22 febbraio le Entrate chiariscono il limite massimo spettante per Interventi di risparmio energetico (di cui ai commi 344–347 dell'articolo  1 della legge n. 296 del 2006 c.d. Ecobonus) a seguito di un quesito posto da un istante che domandava come debba essere calcolato "il limite di detrazione ammissibile" per gli interventi di Ecobonus realizzati nelle due gallerie commerciali di sua proprietà.

Sinteticamente, viene chiarito che, il limite massimo di detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica deve essere interpretato come riferito all'unità immobiliare oggetto dell'intervento. 

Pertanto, questo limite andrà suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa in ragione dell'onere effettivamente sostenuto da ciascuno. 

1) Ecobonus centri commerciali: chiarimenti sul limite max di spesa

L'Agenzia delle Entrate ricorda che l'articolo 1, commi da 344 a 349, della legge n. 296 del 2006 prevede una detrazione spettante per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti. 

In particolare, il beneficio fiscale consiste nel riconoscimento di una detrazione d'imposta delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico del contribuente fruibile entro un limite massimo e nella misura percentuale stabiliti in relazione a ciascuna tipologia degli interventi previsti (c.d. ''Ecobonus''). 

La detrazione è attualmente disciplinata dall'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 37, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha elevato l'aliquota della detrazione al 65 per cento con riferimento alle spese sostenute a partire dal 6 giugno 2013, data di entrata in vigore del decreto stesso, al 31 dicembre 2024 e ha introdotto ulteriori interventi agevolabili. 

A partire dal 2018, inoltre, per alcune spese la detrazione è ridotta al 50 per cento. 

Come confermato, da ultimo, con la circolare n. 17/E del 26 giugno 2023, sono ammessi alla detrazione i soggetti, residenti e non residenti, titolari di qualsiasi tipologia di reddito. 

In particolare, per quanto riguarda i titolari di reddito d'impresa, che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, la risoluzione n. 34/E del 25 giugno 2020 ha chiarito che le detrazioni in materia di riqualificazione energetica spettano a tali soggetti a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come ''strumentali'', ''beni merce'' o ''patrimoniali''. 

Ai fini della fruizione dell'agevolazione, inoltre, gli edifici interessati dagli interventi di riqualificazione energetica devono avere determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, devono essere dotati di impianto di riscaldamento, funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria.

Come chiarito dalla circolare n. 36/E del 31 maggio 2007 relativamente agli interventi di risparmio energetico di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, il limite massimo di detrazione deve intendersi riferito all'unità immobiliare oggetto dell'intervento e, pertanto, andrà suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell'onere da ciascuno effettivamente sostenuto. 

Anche per gli interventi condominiali l'ammontare massimo di detrazione, in analogia con quanto previsto in relazione alla detrazione per le ristrutturazioni edilizie, dall'art. 1 della legge n. 449 del 1997, deve intendersi riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l'edificio tranne nella ipotesi di cui al comma 344 [...], in cui l'intervento di riqualificazione energetica si riferisce all'intero edificio e non a ''parti'' di edificio''.

 Nella circolare n. 17/E del 2023 (cfr. pagina 108), è stato ribadito che i chiarimenti forniti in relazione alla detrazione spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, attualmente disciplinata dall'articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, effettuati sulle parti comuni di edifici sono riferibili, in via generale, anche alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legge. 

Ciò comporta che, anche ai fini della detrazione in commento, ''la locuzione ''parti comuni di edificio residenziale'' deve essere considerata in senso oggettivo e non soggettivo e va riferita, dunque, alle parti comuni a più unità immobiliari e non alle parti comuni a più possessori'' .

Ti consigliamo:

Visita il Focus dedicato alle Ristrutturazioni Edilizie, Superbonus 110%, Cessione del Credito in continuo aggiornamento

Fonte immagine: Foto di PublicDomainPictures da Pixabay
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

SUPERBONUS 110% · 23/12/2024 Bonus edilizi 2025: come cambiano

La legge di bilancio 2025 riorganizza le aliquote per ecobonus, sismabonus e riqualificazione edilizia

Bonus edilizi 2025: come cambiano

La legge di bilancio 2025 riorganizza le aliquote per ecobonus, sismabonus e riqualificazione edilizia

Superbonus 2023: detrazione in 10 rate

Legge di bilancio 2025 contiene anche la possibilità di spalmare in 10 anni il superbonus per le spese 2023, anno rimasto fuori dalle altre misure già approvate

Superbonus: spese 2022 non detraibili se le rate sono state cedute

Superbonus: l'opzione in 10 anni non è esercitabile se la prima rata della detrazione non è stata indicata nella dichiarazione 2023, ma cedute le rate residue

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.