L’art. 2 del d.l. 9 agosto 2024, n. 113 - Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico.- pubblicato in GU n.186 del 9-8-2024 in vigore dal 10-8-2024 prevede l’aumento da 100.000 euro a 200.000 dell’ imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia.
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1) A chi si applica
La modifica dell’art. 24 bis, c.2 del Tuir si applica ai soggetti che trasferiscono in Italia la residenza successivamente al 10 agosto 2024 e vuole essere un trattamento fiscale agevolato sui redditi di fonte estera, per chi desidera stabilirsi in Italia mantenendo vantaggi fiscali su redditi prodotti all'estero.
Per beneficiare del regime c.d. dei neo-domiciliati, è necessario soddisfare due condizioni fondamentali:
- trasferimento della Residenza Fiscale in Italia
- non essere stato fiscalmente residente in Italia per almeno nove periodi d'imposta nei dieci anni precedenti l’esercizio dell'opzione.
L'agevolazione può essere estesa ai familiari, purché anche loro soddisfino i requisiti sopra indicati.
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2) Quali Redditi Rientrano nel Regime
Il regime si applica ai redditi di fonte estera, indipendentemente dalla modalità di possesso (diretto o indiretto, ad esempio tramite società non residenti o trust).
Non vi rientrano le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate nei primi cinque anni di validità dell’opzione che restano soggette alla tassazione ordinaria.
Vi rientrano:
- i redditi fondiari derivanti da terreni e fabbricati situati all'estero;
- i redditi di capitale corrisposti da Stati esteri o da soggetti non residenti (incluse le plusvalenze derivanti da partecipazioni in società a fiscalità privilegiata);
- i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero;
- i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate all'estero mediante una base fissa;
- i redditi d'impresa derivanti da attività svolte da stabili organizzazioni all'estero;
- le plusvalenze conseguite per effetto della cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società non residenti (incluse le plusvalenze derivanti da partecipazioni in società a fiscalità privilegiata);
- i redditi diversi derivanti da attività svolte all'estero e da beni che si trovano all'estero.
Si considerano, inoltre, prodotti all'estero:
- i redditi d'impresa prodotti all'estero in assenza di S.O.;
- gli interessi dei conti correnti bancari e postali percepiti da non residenti;
- le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate in società quotate realizzate da non residenti.
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3) Esercizio, Revoca dell’Opzione e Cause di Decadenza
L’imposta sostitutiva fissata all’origine in un importo forfettario di 100.000 euro annui per il soggetto principale viene ora elevata a 200.000 euro mentre invariato resta l’importo per ciascun familiare incluso nel regime previsto in euro 25.000.
Il regime in commento è opzionale e si esercita con la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stata trasferita la residenza, o al periodo d’imposta successivo.
L'opzione ha la durata di quindici anni dal primo periodo di validità – anche per i familiari a cui è stato successivamente esteso il regime.
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