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MALATTIA MARITTIMI 2024: CHIARIMENTI SULLA BASE RETRIBUTIVA

Malattia marittimi 2024: chiarimenti sulla base retributiva

Messaggio INPS 2829 del 9 agosto 2024 sui flussi Uniemens per l'indennità di malattia dei lavoratori marittimi: la retribuzione teorica non può superare l'imponibile contributivo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con il messaggio 2829 del 13 agosto 2024 INPS fornisce nuove precisazioni  sulle  comunicazioni   per il calcolo dell'indennità di malattia dei lavoratori marittimi, recentemente modificata dalla legge di bilancio  2024  n. 213 2023   “Modifica della misura dell’indennità di malattia della gente di mare”.   

La novità  prevede che l'indennità venga calcolata sul 60% invece che 75 % della retribuzione. Le istruzioni  operative INPS sono state fornite  con la circolare 55 del 4 aprile 2024.  

Nel nuovo messaggio l'istituto specifica la corretta esposizione della "retribuzione teorica" nel flusso Uniemens in quanto sono state spesso riscontrate basi di calcolo eccessivamente elevate rispetto all'imponibile contributivo effettivo. 

1) Malattia marittimi 2024 retribuzione teorica e imponibile

Le principali novità esposte nel messaggio  sono:

  1. Retribuzione Teorica vs Imponibile Contributivo: È stato specificato che la retribuzione teorica, utile per il calcolo delle indennità, non deve superare l'imponibile contributivo. Se nel flusso Uniemens la retribuzione teorica supera l'imponibile, l'indennità di malattia deve essere calcolata provvisoriamente prendendo come riferimento il minore tra i valori delle retribuzioni teoriche dei mesi precedenti, riferiti allo stesso rapporto di lavoro.Il messaggio precisa in fatti che " Stante la natura compensativa del mancato guadagno, propria dell’indennità di malattia (che costituisce generale principio previdenziale di dette prestazioni) la retribuzione teorica consiste nella c.d. retribuzione persa "  e non rientrano  le voci retributive monetizzate dal datore di lavoro pure in presenza dell’evento di malattia e le voci retributive correlate all’attività lavorativa (v. circolare n. 55/2024 e il relativo Allegato n. 1, e messaggio n. 2022/2024).(...)  L’esposizione dell’imponibile del mese di riferimento avviene, pertanto, considerando i redditi - al lordo - maturati nel medesimo periodo. Fanno eccezione al suddetto principio, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 6, le gratificazioni annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione per norma di legge o di contratto con effetto retroattivo e i premi di produzione, che sono assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione e allo stesso mese imputati. 
  2. Segnalazione al Datore di Lavoro: Nei casi in cui si riscontri una discrepanza tra la retribuzione teorica e l'imponibile contributivo, è obbligatorio per le strutture territoriali segnalare la situazione al datore di lavoro, affinché venga corretta l'esposizione dei dati retributivi nel flusso Uniemens del mese di riferimento.
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