Con la risposta a interpello n 50 del 22 febbraio le Entrate replicano ad una ex lavoratrice dipendente residente all'estero che intende rientrare in Italia dal 1 gennaio cessando il contratto di lavoro e aprendo PIVA italiana in regime forfettario per fatturare all'ex datore di lavoro estero, avendo percepito nell'anno precedente redditi maggiori di 30mila euro.
Il dubbio riguarda l'applicabilità di specifiche cause di esclusione previste dalla legge sul regime forfettario e l'agenzia replica che, nel caso di specie, nulla osta alla agevolazione del regime in oggetto, vediamo il perchè.
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1) Regime forfettario per ex-dipendente: chiarimenti ADE sulla norma ostativa
L'Istante chiede se nel suo caso trovino applicazione le cause di esclusione dal Regime dei Forfetari previste dalla legge n. 190 del 2014, articolo 1, comma 57, di cui alle seguenti lettere:
- d bis), ossia, la previsione dell'esclusione dal Regime dei Forfetari nei confronti delle ''persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro'';
- e dter), ossia, la previsione dell'esclusione dal Regime dei Forfetari nei confronti dei ''soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato''.
- l'istante rientri in Italia e sia considerato ivi residente ai fini fiscali a decorrere dal 2024,
- concluda il rapporto di lavoro con il datore di lavoro estero nel corso del 2023,
potrà applicare il Regime dei Forfetari a partire dal 2024.
Questo perché, date le circostanze descritte, non si ritiene che siano integrate le cause ostative previste dalle lettere d-bis) e d-ter) dell'articolo 1, comma 57, della legge n. 190 del 2014.
In particolare, per quanto riguarda la lettera d-bis), che esclude dal Regime dei Forfetari chi esercita attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono intercorsi rapporti di lavoro dipendente nei due periodi d'imposta precedenti o nei confronti di soggetti a essi riconducibili, la circostanza che il professionista possa instaurare un rapporto di lavoro autonomo con un soggetto estero con il quale è intercorso un rapporto di lavoro dipendente all'estero durante il periodo di sorveglianza escluderebbe la sussistenza di una trasformazione artificiosa non essendovi alcun criterio di collegamento con il territorio dello Stato dei redditi di lavoro dipendente percepiti all'estero.
Per la lettera d-ter), che riguarda l'esclusione per chi nell'anno precedente ha percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a €30.000, si evidenzia che la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.
Dunque, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che, sotto le condizioni espresse dall'istante, è possibile l'applicazione del Regime dei Forfetari per l'anno d'imposta 2024, fermo restando la verifica e la sussistenza degli altri requisiti previsti per l'accesso a tale regime.
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