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IMPATRIATI: REGIME DI FATTO OBBLIGATORIO E APPLICABILE AI DISTACCATI

Impatriati: regime di fatto obbligatorio e applicabile ai distaccati

Contrasto Cgt Lombardia - Agenzia . La sentenza 1118 2024 afferma l'applicabilità del regime agevolato impatriati dopo il distacco, in quanto di fatto "non opzionabile"

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 Continua il braccio di ferro tra Fisco e e Giurisprudenza in tema di regime agevolato per gli impatriati e, anche  piu in generale sulla valenza dei documenti di prassi dell'Agenzia che per le Corti di merito e spesso anche per la Cassazione non costituiscono  fonte di diritto. 

Nello specifico in questo caso la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia ha riconosciuto il diritto al rimborso per una lavoratrice  che, al rientro in Italia dopo un distacco, aveva  versato le imposte in misura piena in quanto il datore di lavoro non aveva  considerato applicabile il regime impatriati previsto dall’articolo 16 del Dlgs n. 147/2015,  sulla base dei chiarimenti contenuti nelle Circolari dell'agenzia

Nella sentenza è interessante anche l'affermazione per cui  tale regime non sarebbe opzionale ma di fatto obbligatorio in quanto " nessun contribuente,   affermano i giudici, sceglierebbe di  pagare imposte in misura maggiore , principio  da cui  i giudici lombardi fanno derivare il diritto al rimborso. 

Vediamo con ordine, in attesa di auspicabili pronunce in merito della Cassazione e del legislatore.

Per una panoramica completa e aggiornata  sull'argomento vedi l'eBook I regimi fiscali degli impatriati 2024 di P. Soro.

1) Regime impatriati distacco e prassi dell'Agenzia

La sentenza n. 1118/2024 della Corte di Giustizia di II grado della Lombardia  in tema di regime agevolato ha stabilito che non può essere precluso il recupero del beneficio  fiscale non goduto, poiché il regime non ha natura opzionale.

La questione nasceva dal caso di una contribuente che, dopo aver lavorato in Spagna dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2020, è rientrata in Italia e ha richiesto l'agevolazione prevista dall'art. 16 del d.lgs. 147/2015.

 L'Agenzia delle Entrate  ha dato parere negativo alla richiesta, sostenendo che la nuova posizione lavorativa in Italia fosse in continuità con quella ricoperta all'estero .

La circolare delle entrate 17 2017 inizialmente negava del tutto la possibilità di applicazione dopo i distacchi mentre la circolare 33 2020 ha ammesso che il regime fosse fruibile  in caso di nuovi contratti di lavoro  per mansioni diverse.

Nonostante il parere negativo dell'Agenzia, la contribuente ha chiesto il rimborso dell'IRPEF versata in eccedenza per il 2021  facendo presente la nuova qualifica di dirigente del secondo contratto e la  Commissione Tributaria  di primo grado di  MIlano ha riconosciuto la legittimità del rimborso, ricordando  anche che il dettato normativo non prevede preclusioni di accesso al regime impatriati per i distaccati. 

L'Agenzia delle Entrate ha  presentato ricorso  affermando ancora la continuità tra i due contratti di lavoro e,  richiamando la propria circolare 33 /E in cui il regime degli impatriati è definito opzionale,  ha ricordato che non è ammessa la possibilità di beneficiare dell’agevolazione tramite dichiarazione integrativa oltre i 90 giorni.

L'appello è stato respinto dalla  commissione di secondo grado ,  che afferma come in realta  il regime agevolativo per gli impatriati non costituisca un'opzione, ma una modalità di applicazione dell'imposta.

Di conseguenza, il contribuente ha il diritto di richiedere il rimborso delle imposte pagate in eccesso, indipendentemente dalla presentazione tempestiva  o meno della dichiarazione dei redditi.

2) Impatriati le conclusioni della DRE Lombardia

In sintesi, la sentenza  1118 2024 stabilisce che:

  • l'agevolazione per gli impatriati non è un'opzione tra due regimi, ma un diritto alla corretta applicazione dell'imposta, che non può essere negato per motivi formali e
  • che la prassi dell'Agenzia non è vincolante per il contribuente né per il giudice.
Fonte immagine: Foto di Silke da Pixabay
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