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CUMULO PENSIONISTICO PERIODI IN ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI: NOVITÀ

Cumulo pensionistico periodi in organizzazioni internazionali: novità

Si amplia la possibilità di cumulo previdenziale per periodi presso organizzazioni internazionali Circolare INPS 87 2024

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Circolare INPS  n. 87 del 01 agosto 2024 introduce  una novità  in merito al il cumulo dei periodi assicurativi maturati presso organizzazioni internazionali.

 In particolare  si estende la possibilità di cumulare i periodi assicurativi internazionali non solo per la pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti, ma anche per la pensione anticipata.

Vediamo una sintesi delle indicazioni fornite dell'istituto.

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1) Modalità e condizioni del cumulo pensionistico con periodi internazionali

La novità è stata prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 103. 

In dettaglio, la nuova disposizione consente ai cittadini dell'Unione europea, ai cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nell'U.E. e ai beneficiari di protezione internazionale che hanno lavorato in organizzazioni internazionali, di cumulare i periodi assicurativi maturati presso tali organizzazioni con quelli maturati presso vari fondi previdenziali italiani anche  per raggiungere i requisiti necessari alla pensione anticipata, ampliando così le opportunità di pensionamento .

Si riorda che le gestioni previdenziali interessate da questa disposizione includono:

  1. Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
  2. Gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
  3. Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
  4. Gestioni sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria.
  5. Regimi previdenziali degli enti privatizzati gestori delle forme di previdenza obbligatoria per i liberi professionisti, disciplinati dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

Condizioni per il Cumulo

  • Non Sovrapposizione dei Periodi: I periodi di assicurazione da cumulare non devono sovrapporsi tra loro.
  • Durata Minima dei Periodi: I periodi di assicurazione maturati secondo la legislazione italiana devono avere una durata totale di almeno 52 settimane.
  • Destinatari: Possono esercitare il diritto di cumulo i cittadini dell’Unione europea, i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nell'U.E. e i beneficiari di protezione internazionale che hanno lavorato presso organizzazioni internazionali nel territorio dell’U.E. o della Confederazione svizzera.

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2) Cumulo periodi internazionali domande e decorrenza pensione

La domanda per il cumulo dei periodi assicurativi deve essere presentata presso l’ente previdenziale competente.

I trattamenti pensionistici derivanti dal cumulo decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di cumulo. Tuttavia, la decorrenza non può essere antecedente al 1° luglio 2023, in quanto il decreto-legge n. 69/2023 è entrato in vigore il 14 giugno 2023.

Monitoraggio delle Domande

L'articolo 5, comma 2, del decreto-legge prevede il monitoraggio delle domande di pensione per identificare eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie disponibili. Le modalità di attuazione del monitoraggio sono disciplinate nell’articolo 18, comma 9, della legge n. 115/2015.

La circolare rimanda alle istruzioni delle circolari n. 71/2017 e n. 50/2022 per aspetti non espressamente trattati.

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