La responsabilità della società multinazionale della moda per un infortunio sul lavoro è stata oggetto di una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (sentenza 30813, depositata iI 29 .7.2024 ).
Nello specifico, una nota società italiana del settore moda, con oltre 1200 dipendenti in tutto il mondo e 62 punti vendita in Italia, è stata chiamata a rispondere per il reato di lesioni commesso dal presidente del Board e per responsabilita amministrativa dell'ente ai sensi del D.lgs 231/2001..
L'incidente era accaduto in uno show room, dove la store manager è caduta inciampando su un carrello per gli abiti.
La Suprema Corte ha respinto il ricorso della società, confermando la responsabilità nonostante la prescrizione del reato di lesioni per il presidente del CDA.
In questo articolo, analizzeremo i dettagli del caso, le argomentazioni delle parti coinvolte e le conclusioni della Corte di Cassazione.
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1) Responsabilità 231 per lesioni alla dipendente: i dettagli del caso
Il caso in esame riguarda un incidente avvenuto in un negozio di moda a Firenze, dove una dipendente è caduta inciampando su un carrello per gli abiti posizionato in un area di passaggio. Il ricorso evidenziava la mancanza di sicurezza dell'ambiente lavorativo e chiedeva la condanna dell'amministratore per la mancata predisposizione di misure di tutela della salute e sicurezza dei dipendenti .
La società ha contestato la responsabilità del presidente del consiglio di amministrazione, sostenendo che, data la complessa organizzazione dell'azienda e il numero elevato di dipendenti, non fosse possibile pretendere una vigilanza continua da parte dell'amministratore delegato.
Inoltre, ha sottolineato che l'utilizzo dei carrelli porta abiti cosi come verificato nel caso specifico, non dipendeva da una scelta aziendale ma anzi era proibito dalle disposizioni interne di sicurezza.
La difesa ha anche contestato l'entità della sanzione di circa 103mila euro, considerandola eccessiva per un evento che ha descritto come sfortunato e non prevenibile nemmeno tramite una formazione specifica delle dipendenti.
L'accusa ha invece sostenuto che l'incidente fosse prevedibile e prevenibile attraverso una migliore organizzazione degli spazi lavorativi oppure scegliendo di utilizzare locali meno angusti per l'attività , visto in particolare il volume di affari prodotto.
Secondo la Corte di Appello la dinamica dell'incidente ha mostrato che lo spazio non era proporzionato alle esigenze operative, con un carrello di metallo per gli abiti che non trovava spazio in altri locali e che ha intralciato il cammino causato la caduta e le lesioni della dipendente.
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2) Responsabilità 231 per lesioni alla dipendente: la sentenza
La Corte di Cassazione ha dunque confermato la responsabilità della società ai sensi del Dlgs 231/2001, ritenendo che il risparmio di spesa derivante dalla mancata predisposizione di ambienti lavorativi più ampi e quindi piu sicuri costituisse un vantaggio economico per l'ente, e ha confermato l'irrogazione della sanzione di olte 103mila euro.
La sentenza ha sottolineato che, indipendentemente dalle dimensioni e dalla complessità organizzativa dell'azienda, il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Il presidente del CDA ha evitato la condanna per lesioni grazie all'avvenuta prescrizione del reato.
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