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ADDEBITO IN CONTO CON SCADENZE FUTURE: REGOLE DAL 5 AGOSTO

Addebito in conto con scadenze future: regole dal 5 agosto

L'Ade fissa le regole per pagare a rate con i servizi telematici I24 con addebito in conto e scadente future di tasse e contributi

Con Provvedimento n 313945 del 26 luglio le Entrate fissano le regole e modalità applicative dell'addebito in conto con scadenze future previsto per i versamenti rateizzati predeterminati di imposte, contributi, e altre somme effettuati attraverso i servizi telematici dell'agenzia.

1) Pagamenti con addebito in conto con scadenza future: le regole dal 5 agosto

Con il provvedimento n. 313945 del 26 luglio l’Agenzia delle Entrate ha fissato criteri e modalità applicative dell’addebito in conto con scadenze future effettuati attraverso i servizi telematici dell’Agenzia.

In particolare, in attuazione dell’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, si stabiliscono i criteri e le modalità applicative dell’addebito in conto dell’I24 con scadenze future per i versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati, di imposte, contributi e altre somme cui si applica l’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

In caso di versamenti ricorrenti con scadenza prestabilita è possibile inviare, attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, uno o più modelli F24 per il pagamento delle somme dovute alle diverse scadenze, mediante autorizzazione preventiva all’addebito in conto.
La data futura di pagamento indicata nell’I24 non può essere superiore a cinque anni dalla data di invio dello stesso.

La disposizione si applica dal 5 agosto 2024.
L’Agenzia delle entrate, alle singole scadenze, procede all’inoltro delle deleghe di pagamento agli intermediari della riscossione, richiedendo l’addebito sul conto indicato e il riversamento delle somme dovute sulla base delle convenzioni vigenti.

2) Criteri di utilizzo in compensazione dei crediti in I24 con scadenze future

Nelle deleghe di pagamento con scadenza futura inviate ai sensi del punto 3.1 del provvedimento, è ammesso l’utilizzo dei crediti d’imposta in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, secondo le singole leggi d’imposta che li disciplinano.
I crediti devono risultare disponibili sia alla data di invio delle deleghe di pagamento con scadenza futura, sia alla scadenza stessa

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