Pubblicato in GU n 150 del 28 giugno il Decreto legislativo n 87/2024, con la Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111.
Il Decreto consta di 7 articoli ed è entrato in vigore dal 29 giugno, ma con alcune eccezioni.
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1) Riforma Sanzioni tributarie: alcune delle novità 2024
In attuazione della legge delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), che provvede alla complessiva revisione del sistema sanzionatorio tributario, viene pubblicato in GU il Dlgs n 87/2024 della riforma delle sanzioni tributarie
Viene evidenziato che le norme non saranno applicabili retroattivamente, e le modifiche rispetto al testo preliminare non sono molte.
Escluse le norme di carattere penale, le novità saranno applicabili dal 1° settembre prossimo.
Il filo conduttore della riforma è l’abbassamento delle sanzioni rendendo il sistema repressivo più armonico con il principio di proporzionalità.
Sinteticamente si riepiloga cosa ci si debba aspettare dalla riforma:
- introduzione della dilazione delle somme per la definizione al terzo delle sanzioni ex artt. 16 e 17 del D.Lgs. 472/97,
- reintroduzione della c.d. acquiescenza processuale,
- possibilità di applicare il cumulo giuridico in seno al ravvedimento operoso, limitatamente al singolo periodo di imposta e alla singola imposta,
- specificazioni in merito al cumulo giuridico e alla continuazione.
In merito al D.Lgs. 471/97 e al D.Lgs. 473/97 ecco alcune delle modifiche:
- l’infedele dichiarazione (imposte sui redditi, IVA, IRAP, 770) non sarà più sanzionata dal 90% al 180% ma in misura fissa del 70% e lo stesso dicasi per le violazioni in tema di fatturazione;
- eliminato l’aumento del terzo per i redditi prodotti all’estero;
- le indebite compensazioni di crediti inesistenti non saranno più sanzionate dal 100% al 200% ma in misura fissa del 70%;
- gli omessi versamenti non saranno più sanzionati con il 30% dell’imposta ma con il 25%.
In ambito IVA:
- riforma del regime sanzionatorio (ex art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97);
- per l’IVA addebitata in eccesso, sempre prevista una sanzione fissa da 250 euro a 10.000 euro per l’indebita detrazione anche quando si tratta di operazioni esenti, escluse, non imponibili e non solo per l’errore di aliquota. La detrazione potrà avvenire solo per l’ammontare corretto.
- l’omessa dichiarazione sarà sanzionata in misura “fissa” del 120%, se presentata dopo i 90 giorni ma prima di ogni controllo ci sarà una sanzione del 75% sulle imposte dovute.
Si rimanda al decreto per i dettagli.
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