Con Risposta a interpello n. 46 del 21 febbraio le Entrate replicano ad una richiesta di una S.r.l. istante sul corretto trattamento IVA dell'attività di trasporto lacustre o fluviale di persone mediante canoa, kayak, o raft per finalità turistico/ricreative, come disciplinato dal "Contratto di servizio per trasporto delle persone su acqua" stipulato con l'Azienda per il Turismo della durata di 4 anni a partire dal 2023.
L'istante chiede chiarimenti in merito alla corretta aliquota IVA applicabile a tali servizi, precisando che non intende fornire ulteriori servizi oltre a quelli descritti nel contratto.
Le Entrate specificano quando spetta l'aliquota ridotta e quando no.
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1) Trasporto persone lacustre per finalità turistiche: quando spetta l'IVA ridotta
L'Agenzia delle Entrate non condividono la soluzione interpretativa proposta dall'istante e sottolineano che occorre fare riferimento alla norma di interpretazione autentica introdotta dall'articolo 36-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, modificato dalla legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91 al fine di valutare la corretta applicazione della aliquota IVA nel trasporto lacustre di persone anche per fini turistici.
La disposizione suddetta chiarisce che le prestazioni di trasporto di persone, anche per finalità turistico-ricreative, possono godere di un regime IVA agevolato (esenzione o aliquota IVA ridotta) a condizione che si tratti esclusivamente di servizi di trasporto di persone e non includano la fornitura di ulteriori servizi diversi da quelli accessori, ai sensi dell'articolo 12 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
Tuttavia, relativamente al coso di specie, l'Agenzia delle Entrate ritiene che le attività svolte dall'istante, descritte nel contratto, non si qualifichino come mere prestazioni di trasporto di persone, ma piuttosto come esperienze escursionistiche e/o turistiche che implicano una partecipazione attiva del cliente.
La Società sottoliena che:
- per il trasporto di persone in canoa o kayak (o anche raft) nei canyon e sul lago l'itinerario è obbligato, in quanto il Contratto definisce il punto di partenza e di approdo;
- il percorso seguito è necessariamente condizionato dallo scopo del trasporto su acqua (i.e. la visita guidata nei canyon) e della conformazione dei luoghi;
- per il servizio di trasporto sul lago, percepisce un corrispettivo fissato nel listino prezzi allegato al Contratto;
- il suddetto servizio è effettuato con proprio personale e con propria organizzazione di mezzi e prevede l'assunzione del rischio del trasporto e della sua direzione tecnica in capo all'Istante e, pertanto, non costituisce attività di noleggio di imbarcazione;
- a fianco all'attività di trasporto di persone mediante canoa o kayak, la Società svolge un'ulteriore attività di trasporto di persone mediante raft sul fiume Gamma, lungo due possibili percorsi;
- per motivi di sicurezza, l'attività di rafting prevede l'uso di un particolare equipaggiamento e la presenza della guida, la quale possiede un particolare brevetto e governa l'equipaggio tra le rapide durante la discesa fluviale sul gommone;
- sia per il servizio di trasporto mediante canoa o kayak sia per il servizio di trasporto mediante raft, dopo aver effettuato la prenotazione, la persona (o le persone) si ritrova al punto di partenza stabilito dove, ricevuta l'attrezzatura di sicurezza obbligatoria per la discesa unitamente a una breve spiegazione sul suo corretto utilizzo, viene fatta salire su mezzi di trasporto aziendali adibiti al trasporto di persone e condotta su strada fino al punto d'imbarco o, in alternativa, direttamente imbarcata. Qui inizia il trasporto vero e proprio, secondo i percorsi sopra indicati. Al termine della discesa la persona risale sui mezzi di trasporto aziendali per ritornare al primo punto d'incontro, ove viene restituita l'attrezzatura.
Secondo le entrate, le attività, come descritte, implicano una partecipazione attiva e diretta del cliente, non limitandosi al semplice trasporto ma offrendo un'esperienza escursionistica e turistica completa, che include aspetti di sicurezza, istruzione, e accompagnamento specifico.
Pertanto, queste prestazioni sono escluse dal trattamento IVA agevolato, con conseguente applicazione dell'aliquota IVA ordinaria.