HOME

/

LAVORO

/

LAVORO ESTERO 2024

/

REGIME IMPATRIATI: OK ANCHE DOPO OPZIONE PER NEO-RESIDENTI

Regime impatriati: ok anche dopo opzione per neo-residenti

Dopo aver optato per il regime dei neo-residenti (cd Paperoni) si può godere del regime impatriati e della proroga: Interpello 159 2024

Ascolta la versione audio dell'articolo

L'Agenzia delle Entrate ha  fornito con la Risposta a interpello n. 159 2024  un chiarimento importante riguardo al regime speciale per lavoratori impatriati, disciplinato dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. 

  Il  chiarimento è stato emesso in risposta a un interpello specifico da parte di un cittadino italiano rientrato in Italia dopo un periodo di 10 anni di residenza all'estero, in relazione alla possibilità di beneficiare di un ulteriore quinquennio di agevolazioni fiscali anche successivamente all'opzione  per neo-residenti art 24 bis del TUIR (cd Paperoni).

1) Regime impatriati e regime neo residenti; il quesito

L'Istante, un cittadino italiano, ha dichiarato di essere stato residente negli Stati Uniti per oltre dieci anni prima di rientrare in Italia il 18 aprile 2019. 

Al suo rientro, ha optato per il regime dei neo-residenti di cui all'articolo 24-bis del TUIR per gli anni 2019, 2020 e 2021. 

Successivamente, revocando questa opzione, ha beneficiato del regime speciale per lavoratori impatriati per i periodi di imposta 2022 e 2023. 

L'Istante chiede se può estendere il beneficio del regime speciale per un ulteriore quinquennio a partire dal 2024, nonostante nel 2019 non ne abbia usufruito, avendo invece optato per il regime dei neo-residenti.

Nel caso specifico, il richiedente ha dimostrato di possedere i seguenti requisiti per beneficiare del regime speciale per lavoratori impatriati, ovvero:

  • Rientro in Italia nel 2019:l richiedente è rientrato in Italia il 18 aprile 2019, dopo oltre dieci anni di residenza negli Stati Uniti.
  • Opzione per il Regime dei Neo-Residenti (Art. 24-bis del TUIR):All'atto del rientro, il richiedente ha optato per il regime dei neo-residenti per gli anni 2019, 2020 e 2021, beneficiando delle relative agevolazioni fiscali.
  • Revoca del Regime dei Neo-Residenti e Passaggio al Regime Speciale per Lavoratori Impatriati: nel 2022, il richiedente ha revocato l'opzione per il regime dei neo-residenti e ha iniziato a beneficiare del regime speciale per lavoratori impatriati per i periodi di imposta 2022 e 2023.  Questo passaggio è stato confermato tramite la dichiarazione dei redditi del 2023 per l'anno 2022.
  • Acquisto di un Immobile Residenziale: Il richiedente ha acquistato un immobile di tipo residenziale a novembre 2022. Questo è uno dei requisiti specifici per beneficiare dell'estensione del regime speciale per lavoratori impatriati, secondo l'articolo 5, comma 2-bis, del decreto Crescita.

Per approfondire vedi il completo eBook I regimi fiscali degli impatriati 2024 

2) Soluzione proposta e Parere dell'Agenzia delle Entrate

L'Istante ritiene di poter beneficiare del regime speciale per lavoratori impatriati per un ulteriore quinquennio con l'esercizio dell'opzione prevista dall'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge n. 34 del 2019. La sua interpretazione si basa sul fatto che al 31 dicembre 2019 possedeva i requisiti per entrambi i regimi, ma aveva optato per il regime dei neo-residenti. Inoltre, l'Istante richiama la circolare 17/E del 2017 che consente l'utilizzo alternativo dei regimi agevolativi in anni di imposta differenti.

L'Agenzia delle Entrate, nella risposta 159   conferma che il comma 2-bis dell'articolo 5 del decreto Crescita consente di estendere il periodo di fruizione del regime speciale per lavoratori impatriati anche a coloro che, pur possedendo i requisiti nel 2019, non ne hanno concretamente beneficiato avendo optato per il regime dei neo-residenti.

L'articolo 16 del decreto legislativo n. 147/2015 prevede che il regime speciale sia fruibile per un quinquennio a partire dal periodo di imposta in cui il contribuente trasferisce la residenza fiscale in Italia.

 Il comma 2-bis dell'articolo 5 del decreto Crescita permette di estendere questo periodo per ulteriori cinque anni, previo versamento di un importo pari al 10% o al 5% dei redditi di lavoro dipendente e autonomo agevolabili prodotti nel periodo di imposta precedente, a seconda delle condizioni del lavoratore.

3) Condizioni per l'Estensione del Regime Speciale

Per beneficiare dell'estensione del regime, il lavoratore deve soddisfare determinate condizioni, come essere genitore di almeno un figlio minorenne o essere proprietario di un'unità immobiliare residenziale in Italia. Nel caso specifico, l'Istante ha dichiarato di aver acquistato un immobile residenziale a novembre 2022, soddisfacendo così una delle condizioni previste.

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

RIFORMA FISCALE 2023-2024 · 11/11/2024 La nuova residenza fiscale delle società e degli enti

La Circolare ADE n 20/2024 con chiarimenti sulla Residenza fiscale di enti e persone fisiche

La nuova residenza fiscale delle società e degli enti

La Circolare ADE n 20/2024 con chiarimenti sulla Residenza fiscale di enti e persone fisiche

La nuova residenza fiscale nello smart working

I chiarimenti dell'Agenzia sulle novità normative in tema di residenza fiscale per il lavoro agile (smart working) apportate dal decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

Frontalieri con rientro settimanale: norma retroattiva nel DDL Bilancio 2025

Nella nuova legge di bilancio prevista una norma di interpretazione autentica che estende l'applicabilità del regime delle retribuzioni convenzionali

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.