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COLLABORATORE DI STUDIO: DIVIETO DI ACQUISIRNE LA CLIENTELA

Collaboratore di studio: divieto di acquisirne la clientela

Chiarimenti del CNDCEC sulla corretta interpretazione dell'art 31 del codice deontologico che vieta al collaboratore di acquisire i clienti dello studio

Con il pronto ordini  n 31 del 18 luglio scorso, il CNDCEC fornisce chiarimenti sull'art 31 comma 3 del codice deontologico dei Commercialisti.

Un Ordine Territoriale chiedeva chiarimenti circa la corretta interpretazione da fornire al divieto indicato all’art. 31, comma 3, del Codice deontologico, il quale prevede che “Il collaboratore che sia iscritto all’albo deve astenersi dal tentativo di acquisire clienti attingendoli dalla clientela dello studio presso il quale ha svolto il rapporto di collaborazione”, alla luce del differente divieto previsto dall’art. 15, comma 5, che vieta al professionista di intraprendere iniziative o comportamenti tendenti ad acquisire in modo scorretto un cliente assistito da altro collega.

Vediamo i dettagli.

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1) Collaboratore di studio e clientela: divieto di acquisirla

Il CNDCEC ricorda che dal 1° aprile 2024 è entrato in vigore il nuovo Codice deontologico della professione, il quale tuttavia non ha modificato i contenuti relativi ai divieti di acquisire la clientela altrui.

Tuttavia, dal mero confronto del dato letterale del divieto di cui all’art. 31, comma 3, e dell’art. 15, comma 5 (ora art. 14, comma 4, nuovo Codice deontologico), emerge che per il collaboratore di studio, a differenza del professionista, assume rilievo deontologico la mera condotta di acquisire o tentare di acquisire la clientela dello studio presso cui collabora, non essendo richiesto che l’acquisizione della clientela avvenga in modo “scorretto” o con modalità non conforme al decoro.

Tale differenza sembrerebbe trovare la sua ratio nel diverso contesto in cui i due soggetti a cui si rivolge il divieto operano:

  • il collaboratore di studio, potendo già contare su un contatto diretto con la clientela dello studio del professionista, godrebbe di una posizione di vantaggio, che potrebbe sfruttare per tentate di acquisirla, anche senza ricorrere a modalità scorrette o non conformi al decoro; 
  • un altro professionista avente un proprio studio professionale autonomo, a cui è vietato acquisire la clientela di altro collega con modalità scorrette o non conformi al decoro.

Sempre dal dato letterale dell’art. 31, comma 3, sembra emergere che il divieto per il collaboratore di studio, per poter avere rilievo disciplinare, richieda una condotta attiva dello stesso che inviti o invogli la clientela dello studio professionale a farsi assistere dallo stesso. 

Ad esempio, non sembrerebbero poter assumere rilievo disciplinare le condotte dell’ex collaboratore che senza avere una condotta attiva riceva spontaneamente una richiesta di assistenza dalla clientela dello studio professionale ove prestava la propria opera.

Infine il pronto ordini evidenzia che, come indicato nell’art. 4 del nuovo Codice deontologico della professione, oggetto di valutazione è il comportamento complessivo del professionista e nella detta valutazione devono valutarsi la gravità del fatto, l’eventuale sussistenza del dolo e sua intensità ovvero il grado di colpa, l’eventuale danno procurato, nonché ogni circostanza, soggettiva e oggettiva, connessa alla violazione.

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