Il Ministero del lavoro ha pubblicato la nota n.12607 del 16.07.2024 per riepilogare tutte le indicazioni utili nella gestione delle attività relative ai beneficiari dell’Assegno di inclusione.
In particolare, la nota ministeriale approfondisce:
- decadenza o sospensione pagamento beneficio;
- esclusione dagli obblighi di monitoraggio;
- mantenimento del possesso dei requisiti;
- cambi di residenza;
- istanze di riesame.
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1) Assegno di inclusione: decadenza o sospensione pagamento beneficio
Cosa succede in caso di mancata presentazione ai servizi sociali e quali sono gli obblighi dei beneficiari?
Conseguenze
- Decadenza del beneficio: se non ci si presenta alle convocazioni senza giustificato motivo.
Obblighi dei Beneficiari
- Presentazione spontanea: anche senza convocazione, i beneficiari devono presentarsi ai servizi entro i tempi stabiliti dalla norma.
Tempistiche di Presentazione
- Incontri entro 120 giorni:
- Dalla sottoscrizione del PAD (piano di assistenza domiciliare).
- Per le domande ADI pervenute all'INPS entro il 29 febbraio 2024, entro 120 giorni dalla trasmissione dei dati ai comuni tramite la piattaforma GePI.
Sospensione del Beneficio
- In caso di mancata presentazione: Il beneficio viene sospeso.
- Decorrenza sospensione: Dal mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione.
Inoltre le registrazioni degli incontri o presentazioni, pervenute all'INPS tramite GePI entro il 20 del mese successivo alla scadenza, saranno elaborate in tempo utile per i pagamenti mensili. Le registrazioni inserite dopo tale data saranno elaborate per i pagamenti del mese successivo alla data di inserimento. I beneficiari recupereranno le mensilità spettanti non percepite come arretrati.
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2) Assegno di inclusione: esclusione dagli obblighi di monitoraggio
I beneficiari devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale o, per le domande presentate entro il 29 febbraio 2024, dall’invio dei dati ai Comuni sulla piattaforma GePI, pena la sospensione del beneficio.
In una fase successiva, in base agli esiti dell’analisi preliminare da parte dei servizi sociali e alla registrazione in piattaforma GePI delle informazioni relative alla condizione di attivabile al lavoro dei componenti tra i 18 ed i 59 anni, con responsabilità genitoriali, viene individuata dall’INPS e rappresentata in piattaforma SIISL e in GePI, per ogni componente il nucleo familiare beneficiario dell’ADI, la tipologia di obblighi nell’ambito del percorso di attivazione lavorativa e di inclusione sociale.
Hanno comunque l’obbligo di presentarsi ogni 90 giorni presso i servizi sociali o presso gli istituti di patronato per confermare la loro posizione, pena la sospensione del beneficio anche coloro che risulteranno esonerati dagli obblighi di attivazione lavorativa, e che pertanto non saranno tenuti a sottoscrivere un Patto di servizio personalizzato con i servizi per il lavoro.
Chi è escluso dall’obbligo di presentazione? Sono esclusi i componenti:
- il nucleo familiare di età pari o superiore a 60 anni,
- con disabilità certificata ai fini ISEE e
- inseriti in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali.
Tale esclusione non si applica in presenza di minorenni in obbligo scolastico, qualora non siano presenti altri adulti oltre ai soggetti esonerati di età pari o superiore a 60 anni o con disabilità. In questo caso è obbligatoria la sottoscrizione del Patto di Inclusione Sociale (PaIS) e la partecipazione per almeno un componente adulto ai relativi incontri di monitoraggio e di conferma della propria posizione da effettuarsi presso i servizi sociali o gli istituti di patronato entro 90 giorni dall’ultimo incontro effettuato.
È obbligatoria la sottoscrizione del Patto di Inclusione Sociale (PaIS), da elaborarsi tenendo conto del percorso di protezione avviato, senza obbligo di monitoraggio ogni 90 giorni, in caso di nuclei composti esclusivamente da componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e minorenni in obbligo scolastico.
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3) Assegno di inclusione: mantenimento del possesso dei requisiti
Si ricorda che i requisiti di accesso alla domanda devono essere posseduti nel corso di tutto il periodo di erogazione. INPS ogni mese, prima dell’erogazione della mensilità, effettua le verifiche automatiche. Il nucleo decade in caso:
- di variazioni che comportano la decadenza (ad esempio compimento della maggiore età dell’unico componente minorenne e assenza di altri componenti destinatari della misura – persone di 60 o più anni o con disabilità o in condizioni di svantaggio), o
- di sanzioni (ad esempio mancata presentazione, senza giustificato motivo, ad una convocazione da parte dei servizi).
L’aggiornamento sull’avvenuta decadenza viene effettuata telematicamente da INPS alla piattaforma SIISL e a GePI. Si ricorda inoltre che l’aggiornamento delle piattaforme può richiedere qualche giorno.
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4) Assegno di inclusione: cambi di residenza
Come indicato da INPS nel Messaggio numero 2146 del 06 giugno 2024 (leggi anche Assegno inclusione e SFL: nuove istruzioni sulla modifica dei dati) , l’Istituto ha messo a disposizione per i cambi di residenza una nuova funzionalità che consente di indicare eventuali variazioni dei dati relativi alla residenza dichiarati nella domanda.
Le applicazioni sono disponibili sul sito Istituzionale INPS e sono quelle utilizzate per l’inserimento delle domande e la consultazione degli esiti.
Nel citato Messaggio del 6 giugno 2024, INPS specifica inoltre che, allo stato attuale non è ancora possibile effettuare le modifiche relative ai dati anagrafici. Tale funzionalità è oggetto di successiva implementazione e il relativo rilascio verrà comunicato con apposito messaggio.
5) Assegno di inclusione: istanze riesame
Per quanto riguarda le domande respinte è disponibile il dettaglio delle causali delle domande respinte:
- dal 29 febbraio nella procedura ADI, accessibile dal portale istituzionale dell’INPS,
- per le quali il richiedente potrà presentare istanza di riesame alla sede INPS territorialmente competente,
- o presentare ricorso giudiziario
- entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione dell’esito.
Gli utenti riceveranno un SMS o una email di notifica dell’evidenza per le domande ADI poste in evidenza alle sedi per omissioni o difformità della DSU ISEE.
Eventuale documentazione integrativa o una nuova DSU al fine di sanare l’incongruenza saranno richiesti agli Utenti dalle Sedi una volta presa in carico la domanda.
I richiedenti l’ADI hanno 60 giorni per
- integrare la documentazione,
- colmare le omissioni oppure
- ripresentare una nuova DSU presso la sede.
Decorso inutilmente tale termine, la domanda sarà respinta.
Certificazioni di svantaggio: come indicato nel citato messaggio del 6 giugno, INPS ha anche fornito indicazioni in merito alla gestione delle istanze di riesame. In particolare, per la verifica della condizione di svantaggio è previsto che le istanze di riesame presentate da soggetti, la cui domanda è stata respinta per mancato riscontro positivo della condizione di svantaggio o inserimento nei programmi di cura e assistenza indicati in domanda, devono essere sempre trasmesse alle Strutture territoriali dell’INPS.
Nel caso in cui l’esito negativo derivi da un errata indicazione nella domanda dell’Amministrazione che ha rilasciato la certificazione della condizione di svantaggio o dell’inserimento nei relativi programmi, la Struttura territoriale, sulla base delle indicazioni fornite dagli utenti, deve accertare direttamente con la o le Amministrazioni competenti quanto dichiarato nell’istanza di riesame.
A seguito dell’esito positivo della verifica, comunicata formalmente dall’Amministrazione competente alla Struttura territoriale dell’Istituto, la stessa può operare con la specifica funzionalità di sblocco, di recente rilascio, che prevede l’inserimento di una motivazione, selezionabile da apposito menu a tendina, in modo che solo per le motivazioni presenti sia possibile operare lo sblocco.
“La funzionalità di sblocco non deve essere utilizzata fuori dai casi e con modalità diverse da quelle indicate, in quanto è nella piena responsabilità delle Amministrazioni competenti la verifica della condizione di svantaggio e dell’inserimento nei programmi di cura e assistenza.
Nel caso in cui, pur in presenza di documentazione presentata dal richiedente, la Struttura territoriale non riceva conferma circa la condizione di svantaggio e l’inserimento nei programmi di cura e assistenza, dalla o dalle Amministrazioni competenti, può comunicare alle Direzioni centrali competenti dell’Istituto la o le diverse Amministrazioni con le quali verificare tali condizioni e la domanda ripeterà l’iter di verifica.
La comunicazione alle Direzioni centrali competenti può essere effettuata anche in fase di istruttoria della domanda presentata allorché il richiedente, prima dell’esito della stessa istruttoria, comunichi alla Struttura territoriale di avere indicato in domanda un’Amministrazione errata (ad esempio, abbia indicato un comune invece della struttura sanitaria competente)”.
Si precisa, infine, che la funzionalità di sblocco per le sedi è stata rilasciata, mentre quella di correzione verrà rilasciata nei prossimi giorni.