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FONDO ECCELLENZE GASTRONOMICHE: ELENCO AMMESSI PER I MACCHINARI

Fondo Eccellenze gastronomiche: elenco ammessi per i macchinari

Il MASAF pubblica il decreto con elenco beneficiari alla misura Macchinari e beni strumentali: gli obblighi per gli ammessi

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Sul sito del MASAF viene pubblicato il Decreto Direttoriale 10 luglio 2024 di disposizione della concessione delle agevolazioni in favore delle imprese richiedenti per la misura "MACCHINARI E BENI STRUMENTALI" 

Viene specificato che a seguito dell’esito positivo delle verifiche previste con il decreto è disposta la concessione delle agevolazioni in favore delle imprese richiedenti individuate nell’Allegato A

Il contributo è erogato dal Ministero nei termini e con le modalità specificate negli articoli 8 e 9 del decreto direttoriale, seguito della presentazione di apposita richiesta da parte del soggetto beneficiario.

Per il riepilogo della agevolazione leggi: Fondo eccellenze ristorazione: domande entro oggi 13 maggio.

1) Fondo Eccellenze gastronomiche macchinari: obblighi degli ammessi

Il soggetto beneficiario dei contributi è tenuto a:

  • a) non richiedere altre agevolazioni pubbliche sulle medesime spese ammesse alle agevolazioni ai sensi dell’articolo 3, comma 4 del decreto direttoriale; 
  • b) mantenere nello stato patrimoniale dell’impresa i beni strumentali acquistati per almeno tre anni dalla data di concessione del contributo, come previsto all’art. 5, comma 1 del decreto direttoriale;
  • c) presentare, entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di ultimazione delle spese e comunque non oltre il 30/06/2025, apposita richiesta di erogazione secondo le modalità di cui all’articolo 8, comma 1 del decreto direttoriale; 
  • d) riportare nella copia delle fatture elettroniche relative all’acquisto di macchinari professionali e beni strumentali, e nella causale degli ordinativi dei pagamenti, di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a) e b) del decreto direttoriale, la dicitura: «Spesa di euro... dichiarata per l’erogazione delle agevolazioni di cui al D.M. del 4 luglio 2022 - CUP…», ai sensi dell’articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
  • e) sostenere e pagare le spese oggetto di agevolazione entro il termine perentorio di otto mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto di concessione, come previsto all’art. 8, comma 3 del decreto direttoriale;
  •  f) effettuare i pagamenti delle spese oggetto di agevolazione esclusivamente attraverso conti correnti dedicati intestati all’impresa e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento ai sensi dell’art. 6, comma 2 del decreto ministeriale; 
  • g) comunicare al Soggetto gestore, ovvero Invitalia, le variazioni relative a operazioni societarie o altre variazioni soggettive, nonché quelle afferenti alle spese ammissibili, corredate di ogni documentazione utile ai fini della sua valutazione e delle opportune verifiche in ordine alla permanenza dei requisiti soggettivi e delle condizioni di ammissibilità dell’iniziativa agevolata, come da articolo 10, comma 1 del decreto direttoriale;
  • h) rendere disponibile, ai fini del controllo da parte del Ministero o del Soggetto Gestore, ovvero Invitalia, la documentazione relativa alle attività svolte per un periodo di cinque anni a partire dalla data del presente decreto di concessione;
  • i) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero o dal Soggetto gestore, ovvero Invitalia;
  • j) rispettare, comunque, tutti gli obblighi previsti dal decreto ministeriale e dal decreto direttoriale, ovvero da specifiche norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento europeo.
Fonte immagine: Foto di Marcela Villegas da Pixabay
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