Prosegue l'iter di approvazione del Dlgs con Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale.
Dopo il passaggio alle Commissioni tecniche competenti, dalla relazione illustrativa pubblicata in data 2 luglio, si evincono le novità in arrivo.
In merito al CPB vediamo cosa si prevede per gli acconti dei forfettari.
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1) CPB: come si calcolano gli acconti per il primo anno
Come evidenzia la relazione illustrativa al correttivo, pubblicata post pareri della Commissione Finanza, si sostituisce interamente l’articolo 31, in materia di determinazione degli acconti per i contribuenti soggetti al regime forfetario e che aderiscono al concordato preventivo biennale.
La nuova disposizione prevede che l'acconto delle imposte sui redditi relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi concordati.
Per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato:
- a) se l’acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 12 per cento ovvero al 4 per cento nel caso di inizio di nuova attività, di cui all’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo d’imposta precedente;
- b) se l’acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo in corso, la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.
La maggiorazione di cui al comma 2, lettera a), è versata entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto.
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